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Il contratto di Mutuo, artt. 1813 ss. c.c.


Nel contratto di mutuo una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (tandundem eiusdem generis et qualitatis).
Il contratto di mutuo ha quindi l’effetto di trasferire la proprietà della cosa al mutuatario ed è perciò un contratto traslativo, reale e, qualora abbia ad oggetto una somma di denaro, oneroso (cd. mutuo feneratizio), da cui nasce per il mutuatario l’obbligo di pagare gli interessi sulla somma ricevuta.
Il mutuo oneroso realizza una forma tipica di bilateralità imperfetta, definizione che si usa per quei contratti che, anche se non possono essere considerati sinallagmatici da un punto di vista giuridico (poiché, perfezionandosi il contratto con la consegna, l’unico soggetto obbligato alla restituzione è il mutuatario), lo sono da un punto di vista economico, per cui ne seguono, almeno parzialmente, la disciplina. Infatti, per il mutuo oneroso si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento, allorché il mutuatario non paghi gli interessi dovuti (art. 1820 c.c.).
Il contratto di mutuo è detto di scopo quando al mutuatario viene imposto di utilizzare la somma, ottenuta a mutuo, per un certo scopo: viene anche chiamato mutuo di finanziamento.
Il termine per la restituzione, fissato nel contratto, si presume stipulato a favore di entrambe le parti; se non è fissato, spetta al giudice fissarlo tenuto conto delle circostanze.


Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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