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Il deposito, artt. 1766 ss.

Il deposito, artt. 1766 ss.

Con il deposito una parte (depositario) riceve dall’altra parte (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura: obbligazione principale di custodire per restituire.
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti (art. 1767 c.c.). Il depositante deve comunque rifondere le spese al depositario (c’è anche diritto di ritenzione).
Si tratta di un contratto reale, di durata, non formale, ad efficacia obbligatoria, non sinallagmatico riguardante esclusivamente cose mobili.
Il deposito viene detto irregolare se ha ad oggetto una quantità di denaro o di altri beni fungibili, e se al depositario viene concessa la facoltà di servirsene. Al depositario passa la proprietà delle cose depositate con l’obbligo di restituire il tantundem eiusdem generis et qualitatis.
Il depositario deve restituire la cosa quando ne faccia richiesta il depositante; se però al deposito è stabilito un termine a vantaggio del depositario il termine deve essere rispettato; il termine può essere anche fissato dal giudice.

DEPOSITO ALBERGHIERO: l’albergatore risponde illimitatamente, secondo le norme generali del deposito volontario, per le cose che il cliente gli abbia specificatamente consegnato con inequivoca finalità di custodia, nonché per quelle che abbia rifiutato di accettare in custodia violando l’obbligo di riceverle posto a suo carico dalla legge. Per gli altri casi la responsabilità è relativa.
Nel caso di deterioramento, distruzione o sottrazione di una di queste cose, l’albergatore è responsabile nei confronti del cliente che le abbia portate con sé. Se non vi è colpa, l’albergatore risponde per il valore della cosa fino ad un limite massimo pari a 100 volte il prezzo di locazione per l’alloggio di una giornata. Le norme sul deposito alberghiero sono inderogabili.
 
DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI: edifici attrezzati per la conservazione di merci anche deperibili in attesa che siano messe in circolazione. Obbligo dell’imprenditore esercente i magazzini generali è non solo di custodire, ma anche di garantire la conservazione delle cose depositate con i mezzi tecnici adeguati.

Nell’ampio genus del deposito viene fatto entrare anche il contratto di posteggio: Esso può assumere due forme: quello del posteggio nelle pubbliche vie, e quella del posteggio in garage. Il primo si esaurisce in una pura attività di custodia, rientrando quindi in pieno negli schemi del deposito vero e proprio; l’altro ha un contenuto più articolato in quanto il depositario ha anche obblighi ulteriori in ordine alla manutenzione del veicolo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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