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Il mandato di credito, artt. 1958, 1959

Il mandato di credito, artt. 1958, 1959


Il mandato di credito è il contratto con cui un soggetto (A) si obbliga verso un altro (B) a far credito ad un terzo (C): il soggetto (B) che ha richiesto all’altro (A) di far credito risponde come fideiussore di un debito futuro (quello che sarà assunto da C).
Nonostante il nome, questo contratto non deve essere confuso con il mandato, in quanto il mandatario, nella stipula del negozio di concessione del credito, agisce in nome e per conto proprio, non in nome o per conto del mandante.
Chi conferisce l’incarico può sempre recedere dal contratto salvo l’obbligo di risarcire il danno, mentre chi ha accettato l’incarico non può rinunziarvi.
Se dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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