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L'inadempimento nella compravendita di cose mobili


se il compratore non si presenta per ricevere la  cosa acquistata il venditore può depositaria in un luogo di pubblico deposito, per conto e a spese dell’acquirente, dandogliene sollecito avviso.
Altro strumento può essere l’utilizzo della clausola penale preventivamente pattuita. Infine il venditore può farsi restituire le cose non pagate.
La risoluzione avviene di diritto, sia a vantaggio del venditore che del compratore, quando, prima della scadenza del termine stabilito per l’esecuzione della vendita, una delle parti abbia fatto offerta di della propria prestazione e l’altra parte lasci poi cadere il termine senza adempiere.
La risoluzione avviene ipso iure purché entro 8 gg dalla scadenza, l’interessato comunichi all’inadempiente che intende avvalersi della risoluzione legare. Se la comunicazione no è fatta entro il termine stabilito, si applicano le norme che riguardano l’inadempimento.
Vendita coattiva o in danno: il venditore può vendere la cosa o ai pubblici incanti o al prezzo corrente e soddisfarsi sul ricavato della vendita. Inoltre può chiedere anche il risarcimento dei danni. Compera coattiva o in danno: per inadempimento del venditore che non consegna la cosa. È ammessa in caso di cose fungibili con prezzo di mercato. Le cose si fanno acquistare per mezzo di persona autorizzata. Il compratore ha diritto di ricevere la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo stabilito dal contratto ineseguito, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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