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La fideiussione, artt. 1936-1957 c.c.


È una garanzia personale che crea un nuovo rapporto obbligatorio, accessorio all’obbligazione principale, fra il creditore ed un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia dello stesso creditore.
L’art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Fonte dell’obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti. Solitamente esso sorge da contratto, ma si ritiene possa provenire anche da una promessa unilaterale o, secondo alcuni, da testamento.
Generalmente il contratto di fideiussione è a titolo gratuito e con obbligazioni a carico di una sola parte. In ogni caso la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa (art. 1937 c.c.) e non può desumersi da un comportamento concludente.
L’obbligazione fideiussoria ha natura accessoria: la garanzia in tanto sussiste in quanto esiste la obbligazione principale.
Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono tuttavia convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima della escussione del debitore principale (cd. beneficio di escussione art. 1944 c.c.).
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore vantava verso il debitore (art. 1949 c.c.). Inoltre egli può esperire contro il debitore azione di regresso, cioè può farsi rimborsare tutto ciò che ha pagato al creditore (art. 1950 c.c.). Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore, ed a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1947 c.c.): in questo caso il fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione soltanto alla parte da lui dovuta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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