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Limiti di diritto di proprietà

La proprietà non è un diritto illimitato, poiché la sua pienezza ed esclusività trovano tutela entro i limiti posti dall’ordinamento giuridico, nell’interesse:
1)Pubblico: come le distanze legali di ogni costruzione da strade e ferrovie,  o + in particolare come:
a)Espropriazione:  provvedimento con la cui la p.a. trasferisce coattivamente beni di proprietà privata a favore del soggetto che dovrà provvedere alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità.
Nello specifico, la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale(art42).
b)Requisizione: possibilità di requisire provvisoriamente beni per gravi e urgenti necessità pubbliche, dietro  indennità al proprietario.
c)Servitù pubbliche:   consistono in un peso che sussiste sopra un fondo a vantaggio di un bene pubblico o della collettività(servitù militari;  aeronautiche).
2)Privato: ossia nell’interesse di altrui proprietari, e per regolare i rapporti tra le proprietà vicine(dir e doveri di vicinato). E quindi:
a)distanze:  sono prescritte specifiche distanze per evitare che costruzioni, piantagioni o scavi  posti troppo vicino al fondo altrui, possano cagionare danno(es la distanza  tra costruzioni su fondi confinanti, deve essere di almeno 3 m).
b)finestre: per conciliare l’ esigenza del proprietario di un immobile di ricevere luce ed aria nel proprio fondo con il diritto del vicino di non essere esposto alla curiosità altrui.
Le finestre o le altre aperture sul fondo del vicino sono di 2 specie:
-luci: danno passaggio a luce ed aria ma non permettono di affacciarsi sul fondo vicino.
La legge prescrive speciali norme al fine di evitare che dalla costruzione delle finestre possa derivare danno o molestia al vicino infatti per l’apertura delle luci devono essere rispettate tutta una serie di distanze dal confine.
-vedute: finestre che permettono di affacciarsi sul fondo vicino. Le vedute possono aprirsi solo nei muri posti ad una precisa distanza dal confine e precisamente:
-1,5m se si tratta di vedute dirette;
-75cm se sono vedute laterali o oblique;
c)acque: che possono essere:
-pubbliche: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo perché esse costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Il loro uso, da parte di un privato è permesso solo con concessione amministrativa, mentre la raccolta di acque piovane è libera.
-private: quelle che per la loro scarsa importanza non sono considerate acque pubbliche.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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