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Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale in caso di debiti

In molti casi,  l'esecuzione sui beni del debitore inadempiente non è efficace per la protezione dell'interesse del creditore, sia perché il debitore sottrae i suoi beni all'esercizio dell'azione esecutiva, sia perché il creditore potrebbe scoprire che il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare il suo diritto di credito e al risarcimento.
Per questo il legislatore permette, a certe condizioni, al creditore di agire prima che vi sia verificato l'inadempimento del debitore, ponendo dei vincoli sul suo patrimonio o sostituendosi a lui nell'esercizio di certe azioni.
In questo modo il creditore che teme di veder sfumare la garanzia fornita dal patrimonio del debitore è sicuro di conservarla poiché ha già sottoposto a vincolo i beni di quel patrimonio.
Strumenti tutela preventiva del creditore che teme di perdere la garanzia rappresentato patrimonio del debitore:
1) Azione surrogatoria: l'azione con cui il creditore si sostituisce al suo debitore nell'esercizio delle azioni
che quest'ultimo omette di esperire nei confronti dei suoi debitori
Elementi essenziali:
a) presupposti:
-inerzia del debitore nell'agire contro i suoi debitore per recuperare i propri crediti;
-pregiudizio che il comportamento negligente del debitore può arrecare alle ragioni del creditore;
-i diritto e le azioni che il debitore trascura di esercitare devono essere di carattere patrimoniale e non devono essere azioni che, per disposizioni di legge o per loro natura, possono essere esercitate solo dal debitore;
b)  natura giuridica: l'azione surrogatoria ha natura conservativa-cautelare;
c)  posizione processuale delle parti: il creditore che agisce assume la figura di sostituto processuale e deve necessariamente citare in giudizio anche il suo debitore.
2) Azione revocatoria: azione che permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che il debitore, abbia compiuto in pregiudizio delle sue ragioni.
L'azione revocatoria è quindi un mezzo per conservare la garanzia patrimoniale del debitore contro gli atti disposizione che quest'ultimo ha compiuto.
L'effetto dell'azione revocatoria consiste nella dichiarazione di inefficacia, inefficacia non assoluta, ma relativa nel senso che l'atto di alienazione non può essere opposto al solo creditore che ha agito, mentre nei riguardi del terzo acquirente e degli altri soggetti è perfettamente valido ed efficace.
Elementi essenziali:
a) presupposti:
- consilium fraudis: vi deve essere stata frode del debitore; questa frode consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore. Se l'atto è stato compiuto prima che sorgesse il diritto di credito è necessario che l'atto di disposizione fosse dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore.
-eventus damni: l'atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di natura tale da poter danneggiare gli interessi del creditore. Di conseguenza se il patrimonio del debitore è composto di molti cespiti di rilevante valore, la vendita di alcuni di essi non potrà danneggiare gli interessi del creditore poiché quest'ultimo, in caso di inadempimento, potrà sempre rivalersi sugli altri beni del patrimonio del debitore.
b) presupposti necessari in base al tipo di atto:
-se l'atto è a titolo oneroso per agire in revocatoria, oltre la frode e il danno, è anche necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio che arrecava alle ragioni del creditore  (e cioè fosse malafede) ; trattandosi di atto di disposizione compiuto prima della nascita dell'obbligazione, è necessario che il terzo abbia partecipato alla dolosa preordinazione con il debitore per pregiudicare gli interessi del creditore.
-se l'atto è a titolo gratuito per agire in revocatoria sarà sufficiente dimostrare l'esistenza della frode e il prodursi del danno, mentre sarà irrilevante l'eventuale buona fede del terzo che abbia acquisito il diritto.
c) prova della malafede: in caso di atto di disposizione a titolo oneroso la prova della malafede potrà essere fornita con qualunque mezzo. Normalmente il giudice potrà convincersi dell'esistenza della mala fede in base a basso prezzo che il terzo acquirente avrà sborsato per ottenere il bene.
d) effetti dell’azione revocatoria: l'esperimento dell'azione revocatoria non produce la nullità dell'atto compiuto al debitore, ma la sua inefficacia nei confronti del creditore procedente. Si tratta, quindi, di inefficacia relativa e l'atto compiuto conserva la sua validità, dopo il soddisfacimento delle ragioni del creditore nei confronti delle parti e erga omnes, ma se vi sarà stato un'ulteriore atto di disposizione del bene che il creditore intende aggredire con la revocatoria, il terzo sub acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se era in buona fede al momento dell'acquisto.
e) prescrizione dell’azione: essa si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole.
3) Sequestro conservativo: misura preventiva e cautelare, che il creditore può chiedere al giudice, quando ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Esso ha lo scopo di impedire la disposizione del bene  da parte del debitore, che viene colpito con sanzioni penali se sottrae o danneggia i beni sequestrati.
Il vincolo che si vuole ottenere attraverso la misura cautelare è di natura giuridica che lo rende simile, in quanto agli effetti, al pignoramento.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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