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Diritto romano: compravendita e prezzo

DIRITTO ROMANO: COMPRAVENDITA E PREZZO


Nel periodo classico prevalse l'idea che il prezzo può consistere solo in denaro contante. Gaio inoltre afferma che il prezzo deve essere determinato; la sua determinazione può essere affidata ad un terzo.
Diocleziano ammette la rescissione del contratto se il prezzo è meno della metà del valore della cosa (laesio enormis ): al compratore spetta la scelta se restituire la cosa o integrare il prezzo.
Il compratore è obbligato a trasferire al venditore la proprietà del prezzo, altrimenti risponde ex vendito; il venditore non è obbligato a trasferire la proprietà ella cosa, ma è sufficiente che trasmetta il possesso della cosa venduta, che si obblighi per l'evizione, e che assicuri l'assenza di dolo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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