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Diritto romano: condizione

DIRITTO ROMANO: CONDIZIONE


Evento futuro e oggettivamente incerto dal cui verificarsi si fanno dipendere gli effetti del negozio sottoposto a condizione. La condizione può essere sospensiva (gli effetti del negozio non si producono fino a che non si verifica la condizione) o risolutiva (gli effetti si producono immediatamente, ma cessano al verificarsi della condizione). Si chiamano puri i negozi a cui non è apposta una condizione.
La condizione ha in genere effetti ex nunc (cioè dal momento in cui la condizione si verifica) (non ex tunc, cioè dal momento della conclusione del negozio). Non è ammissibile, a pena di nullità, sottoporre a condizione i c.d. actus legitimi (= atti legittimi, cioè i negozi formali del più antico ius civile: mancipatio, in iure cessio, manumissio vindicta, acceptilatio), che vengono in essere mediante la pronuncia di parole solenni (certa verba). Sono ammessi solo dei patti aggiuntivi.

Per la stipulatio, invece, è ammessa la sottoposizione a condizione della promessa perché basta inserirla nella domanda (“Prometti di darmi 100 se la nave arriverà?”).
In diritto romano trova applicazione soprattutto la condizione sospensiva. La condizione risolutiva è ammessa come patto. Non può essere apposta ad atti di
trasferimento della proprietà o ad atti che producono mutamenti di status. E’ possibile inserirla in negozi assistiti da giudizi di b.f.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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