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Diritto romano: dolo, exceptio dolo e actio doli

DIRITTO ROMANO: DOLO, EXCEPTIO DOLO E ACTIO DOLI


Dolo
Il dolo negoziale è definito dai giuristi romani come una macchinazione diretta ad ingannare la controparte inducendola a mettere in atto un negozio giuridico che, in assenza di dolo, non avrebbe affatto posto in essere o avrebbe posto in essere in modo diverso. In pratica il dolo provoca un errore, ma è un errore indotto deliberatamente da una terza persona, cioè dalla controparte o da altri.


Exceptio dolo
L’exceptio doli permette di controbattere non solo il dolo negoziale ma anche il dolo processuale, come ad es. il fatto di intentare un’azione sapendo di non averne diritto.
Se poi la persona vittima del dolo ha già adempiuto la prestazione derivante daun’obbligazione viziata da dolo, allora il Pretore concederà l’actio doli.


Actio doli
Si tratta di un’actio in factum , penale con condanna all’equivalente semplice del danno subito, infamante e arbitraria, nel senso che il convenuto verrà assolto se risarcisce il danno provocato dal suo comportamento doloso. E’ un’azione sussidiaria, cioè concessa solo in mancanza di altri mezzi per ottenere soddisfazione. E’ infine esperibile solo entro 1 anno dal danno subito.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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