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Diritto romano: il comodato

DIRITTO ROMANO: IL COMODATO


Il comodato consiste in un prestito d'uso.
Si ricorre ad esso quando un soggetto trasferisce ad un altro soggetto la detenzione di una cosa inconsumabile, affinchè costui ne faccia un uso gratuito, per uno scopo determinato, ed alla scadenza la restituisca nella sua individualità.
Come nel deposito, la cosa deve essere restituita, e la proprietà e il possesso restano al comodante. Anch'esso è gratuito.
Il comodato è posto in essere nell'interesse del comodatario, che può usare per un certo periodo di tempo della cosa stessa.
Per tutelare questa obbligazione il pretore ha introdotto un'actio in factum. Anch'essa viene tutela con una formula in ius concepta di buona fede.
La formula in factum non prevedeva che il comodatario rispondesse per la mancata restituzione solo se ciò fosse avvenuto dolo malo. Esso rispondeva per custodia, oltre che per colpa. Questo implicava che il comodatario doveva risarcire il comodante, se non poteva restituire la cosa come l'aveva ricevuta.
Rispondeva quindi dell'intero valore della cosa.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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