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Diritto romano: la fiducia

DIRITTO ROMANO: LA FIDUCIA


Questo negozio è caratterizzato dal contenuto fiduciario dell'accordo fra le parti che si riflette sulla struttura della tutela processuale.
La fiducia consisteva nel trasferimento della proprietà di una res mancipi mediante mancipatio o in iure cessio. Colui che trasmetteva la cosa lo faceva con un particolare intento pratico per il raggiungimento del quale si affidava la buona fede del terzo.
Nella fiducia con amico la finalità generale dell'atto può individuarsi nello scopo di una migliore e più sicura conservazione della cosa.
Nella fiducia cum creditore il trasferimento della proprietà assume invece la finalità tipica dello scopo di garanzia: con un patto in continenti l'obbligo di restituzione della  cosa veniva subordinato al soddisfacimento di un credito.
L'obbligo di restituzione ha ad oggetto la cosa nella sua individualità.
Veniva tutelata tramite un'azione unica, bonae fidei e in ius concepta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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