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Diritto romano: punizione corporale e figura dell’oportere

DIRITTO ROMANO: PUNIZIONE CORPORALE E FIGURA DELL’OPORTERE


Il ruolo debole dello Stato influì sul modo in cui vennero puniti i delitti.
Alcuni di questi venivano considerati una violazione essenzialmente religiosa, dando il potere di uccidere il colpevole sacrificandolo a una certa divinità.
Impiegare, quindi, la propria forza fisica contro di lui. Le XII Tavole e i mores giuridico-religiose consentivano alla persona offesa o al suo pater familias di infliggere personalmente una pena corporale, ma non destinata in via principale a placare una divinità. Questi sono veri e propri POTERI, in quanto la persona offesa era, non solo autorizzata, ma incitata dal resto della comunità ad infliggere tale pena.
Il colpevole aveva il divieto di difendersi con la forza, avente così una situazione giuridica di soggezione. Non potendo contare sulla difesa dello Stato, nel caso in cui due pater familias avessero un rapporto giuridico, si ricorse, in mancanza del dovere giuridico, mediante atti formali a dei vincoli corporali sul soggetto da cui si attendeva quel risultato o un altro soggetto legato a lui attraverso parentela o amicizia. Divenne necessario che quel risultato venisse procurato al soggetto attivo dal soggetto passivo
Nacque la figura di svantaggio dell'oportere, dove un dato soggetto operasse in un dato modo nell'interesse del soggetto attivo.
Quell'oportere trovava il suo fondamento nel vincolo corporale che gravava sul soggetto passivo: per evitare che questo vincolo venisse meno, era necessario che il soggetto operasse in modo da far ottenere al soggetto attivo il risultato in questione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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