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Diritto romano: situazioni giuridiche soggettive

DIRITTO ROMANO: SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE


Altre situazioni giuridiche soggettive sono da distinguere in favorevoli o sfavorevoli (vantaggio o svantaggio); se ad esempio una persona aveva una situazione di vantaggio rispetto ad un'altra, allora quest'ultima è in una situazione sfavorevole. Questo è il rapporto giuridico.
Le situazioni di vantaggio avevano natura potestativa, quindi un potere o un'insieme  di poteri.
Il pater familias, rispetto agli eventuali altri membri della famiglia, aveva potere  assoluto. Sia per quanto riguarda il potere di dargli comandi, sia quello di disporre di essi sia giuridicamente che fisicamente. Perciò non vi era rapporto giuridico tra pater familias e i suoi sottostanti.
I soggetti passivi sono terzi che si trovassero di fatto in condizione di impedire  l'esercizio del potere da parte del pater familias, o addirittura esercitarlo al posto suo. Il terzo però non poteva interferire nei poteri del pater, perchè lui poteva, con la forza, riappropriarsi del sui sottoposto; solo nel momento in cui il terzo provveda nelle debite forme a sostenere che la persona in questione era sottoposta a lui e non al pater, la forza non era più utilizzabile. Bisogna considerare che lo Stato non proteggeva gli interessi dei soggetti privati; non vi era monopolio statale della forza. Da ciò dipese la natura potestativa della proprietà di terre, animali e altre cose corporali: chiamata mancipium, dove chi beneficiava di questo diritto aveva pieno potere di proprietà, incluso anche eventuali altre cose o persone che ne facevano parte.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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