LA LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRUE POSTULATIONEM
Venne istituita dalle XII Tavole la l.a dichiarativa.
La sua applicazione veniva effettuata sui processi di divisione di eredità e di cose comune e ai vincoli derivanti da sponsio.
La sponsio si era evoluta in modo da creare un vincolo giuridico come l'oportere e richiedeva un nuovo mezzo di tutela: la iudicis postulatio.
Questa si differenziava dalla l.a sacramento in personam dal suo carattere laico, e per il fatto di non esporre il convenuto che contestasse l'affermazione dell'attore a rischio di pena.
Come veniva strutturato il processo:
Secondo Gaio l'attore diceva: “affermo che hai la necessità (l'oportere) in base a una sponsio di darmi diecimila. Ti chiedo se lo riconosci o lo contesti.”. Il convenuto diceva che non aveva tale necessità, l'attore allora continuava: “dal momento in cui contesti, io chiedo a te, pretore, di dare un giudice”.
Il pretore nominava un giudice che svolgesse il giudizio dinanzi a lui.
Una variante è il caso in cui ci siano più eredi che vogliono aderire all'eredità. Il magistrato nominava un arbitro che non doveva solo statuire il ius tra le parti,ma di avvenire a misure e valutazione, assegnando ad un solo coerede e ordinandogli di rimborsare gli altri coeredi.