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La legis actio per iudicis arbitrue postulationem

LA LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRUE POSTULATIONEM


Venne istituita dalle XII Tavole la l.a dichiarativa.
La sua applicazione veniva effettuata sui processi di divisione di eredità e di cose comune e ai vincoli derivanti da sponsio.
La sponsio si era evoluta in modo da creare un vincolo giuridico come l'oportere e richiedeva un nuovo mezzo di tutela: la iudicis postulatio.
Questa si differenziava dalla l.a sacramento in personam dal suo carattere laico, e per il fatto di non esporre il convenuto che contestasse l'affermazione dell'attore a rischio di pena.

Come veniva strutturato il processo:

Secondo Gaio l'attore diceva: “affermo che hai la necessità (l'oportere) in base a una sponsio di darmi diecimila. Ti chiedo se lo riconosci o lo contesti.”. Il convenuto diceva che non aveva tale necessità, l'attore allora continuava: “dal momento in cui contesti, io chiedo a te, pretore, di dare un giudice”.
Il pretore nominava un giudice che svolgesse il giudizio dinanzi a lui.
Una variante è il caso in cui ci siano più eredi che vogliono aderire all'eredità. Il magistrato nominava un arbitro che non doveva solo statuire il ius tra le parti,ma di avvenire a misure e valutazione, assegnando ad un solo coerede e ordinandogli di rimborsare gli altri coeredi.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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