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Le fonti del diritto romano

LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO


Per “fonte del diritto” si intende quel fatto o atto, da cui “sgorga” il diritto.
Nei primi tre secoli della storia di Roma, gran parte del diritto era costituito da mores, ossia da costumi e regole non scritte.
Quello stabilito dai mores è un diritto consuetudinario (mos, consuetudo).
Possiamo quindi considerarle come regole giuridico-religiose.
Dato però, che queste regole non erano scritte, la loro stessa esistenza era incerta.
La formazione del diritto romano si articola su tre elementi:
  1. il ius civile → ordinamento positivo specifico del popolo romano;
  2. la iurisdictio → determinazione e applicazione del ius da parte del rex in quanto detentore del potere sovrano.
  3. la interpretatio → formata dai collegi sacerdotali e dotata di grande autorevolezza in quanto espressa da un gruppo di specialisti giuridici.
Quindi sono connessi tra loro tanto da formare lo stesso ius civile, che, attraverso l'esercizio della iurisdictio guidato dalla interpretazione, si determina e si definisce nei suoi contenuti pratici.
Lo ius civile è l'insieme delle mores, che hanno formato la civitas.
Dato però che i mores non erano scritti, spettò ai portavoce ufficiali della volontà degli dei, il potere di indicare il contenuto e dare la relativa interpretazione di esse.
L'applicazione però spettava al rex, quale capo politico e religioso. Quindi lui doveva decidere cosa fosse giusto e cosa sbagliato, illecito o lecito, dando così un significato concreto ai mores.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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