Skip to content

vDiritto romano: il pegno

DIRITTO ROMANO: IL PEGNO


Il pegno si configura come diritto reale su cosa altrui, che sorge per effetto di una convenzione diretta a costituire una garanzia per un rapporto obbligatorio preesistente.
Il pegno si costituisce convenzionalmente mediante il trasferimento del possesso di una cosa mobile dal debitore al creditore di un precedente rapporto obbligatorio.
La tutela di questo rapporto venne introdotta dal pretore mediante un'actio in factum pigneraticia, diretta ad ottenere la restituzione della cosa data in pegno qualora l'obbligazione garantita fosse stata adempiuta.
Il creditore non poteva usare la cosa, e ne rispondeva solo per custodia.
Nel momento in cui il debitore non adempi l'obbligazione, il creditore non ne diventa proprietario, ma ha il potere di vendere il pegno e di soddisfarsi sul ricavato sino all'ammontare del suo credito, essendo obbligato e restituire l'eventuale superfluo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.