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La garanzia della “presunzione di non colpevolezza”


La posizione dell'imputato nell'ambito del processo trova tutela nel principio posto dall'art. 27 comma II Cost., in forza del quale “l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Gli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici proclamano che “ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”.

Nella presunzione di non colpevolezza due significati di rilevanza pratica per il processo penale è possibile cogliere: il primo che riguarda il trattamento dell'imputato, il secondo che riguarda la valutazione degli elementi di prova e l'accertamento giudiziale.

Come regola di trattamento, la presunzione di non colpevolezza è da riferire alla condizione che va riconosciuta all'imputato nel corso del processo. Egli ha diritto d'esser trattato alla stregua di una qualsiasi altra persona, senza alcun pregiudizio di colpevolezza che possa socialmente o moralmente sminuirlo nei confronti degli altri cittadini, sino al momento in cui non intervenga una condanna definitiva a sancire la sua responsabilità come autore di un illecito penale. Con riferimento alla libertà personale, la presunzione di non colpevolezza impone che eventuali misure coercitive a carico dell'imputato siano strutturate esclusivamente in funzione processuale.

Come regola per la valutazione degli elementi di prova e l'accertamento giudiziale, la presunzione di non colpevolezza comporta che l'intero svolgimento del processo penale deve correre lungo la direttrice segnata dalla tesi iniziale, ossia dall'imputazione, di guisa che l'imputato per il semplice fatto di essere tale non può assumere la qualifica di colpevole. La presunzione opera soprattutto come regola probatoria: non l'imputato è tenuto a provare la sua innocenza, ma sarà l'antagonista a doverne provare la colpevolezza.
La presunzione di non colpevolezza come regola di giudizio opera anche in veste di regola decisoria del fatto incerto: solo ove la colpevolezza dell'imputato risulti provata al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 comma I) potrà pronunciarsi sentenza di condanna.

Tratto da L'IMPUTATO E LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI di Gianfranco Fettolini
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