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Definizione di donazione, artt. 769 ss. l. 218/1995


Il Libro del codice civile, oltre alla disciplina delle successioni a causa di morte, contiene la disciplina relativa ad un particolare tipo di contratto: la donazione. La collocazione delle norme sulla donazione dipende soprattutto dal fatto che in tale contratto, come nelle successioni a causa di morte, il legislatore ha voluto attribuire una particolare preminenza alla volontà di chi com­pie l'allo (liberalità o testamento).
Per questo motivo, alla donazione si applicano norme molto simili a quelle disposte per le successioni a causa di morte.

Def. È il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769).

L'elemento caratterizzante la donazione è lo spirito di liberalità (cd. ani­mus donandi), che consiste nella volontà di determinare un arricchimento dell'altra parte, senza alcun corrispettivo, quindi a proprio svantaggio con un conseguente impoverimento del proprio patrimonio.
Se non vi è spirito di liberalità, se cioè non vi è la volontà di donare e di conferire all'altra parte un vantaggio patrimoniale, non si ha donazione.

La donazione rientra nella     ampia categoria degli atti di liberalità, che hanno come contenuto tipico l'arricchimento di un soggetto e il corrispondente impoverimento di un altro.
Gli atti di liberalità rientrano a loro volta nel più ampio genus degli atti a titolo gratuito, cioè di quegli atti nei quali il sacrificio patrimoniale di una parte non è compensato da un correlativo vantaggio.
Non tutti gli atti a titolo gratuito sono liberalità, perché queste ultime sono caratterizzate dall'impoverimento di un soggetto in favore di un altro. Sono atti gratuiti: anche il comodato e il mutuo infruttifero che però non sono liberalità, mentre tra le liberalità, oltre alle donazioni, rientrano le donazioni indirette e le liberalità d'uso.

Il contratto di donazione è:
un contratto a titolo gratuito, ed in particolare un atto di liberalità;
un contratto consensuale in quanto si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà delle parti (il trasferimento avviene cioè immediata­mente, senza bisogno della materiale consegna della cosa);
un contratto formale. Così come nei testamenti, il legislatore ha disposto per la donazione particolari requisiti di forma, ciò al fine di imporre al do­nante una maggiore riflessione sull'importanza dell'atto che va a compiere.
un contratto reale, liberatorio (si rinunzia ad un diritto), promissorio (si assume un obbligazione verso il donatario). L’accettazione è elemento costitutivo del negozio.

Tratto da LA DONAZIONE di Beatrice Cruccolini
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