Skip to content

Atti sessuali con inganno


Art. 609 bis2 n°2 c.p. “Chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali (…) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”
E’ un reato praticamente assente nelle statistiche giudiziarie, ma è stato mantenuto all’interno del codice dalla riforma del 1996, perché altrimenti senza tale previsione certe condotte, seppur difficilmente realizzabili, sarebbero impunite.
Gli elementi sono uguali alla violenza sessuale in senso stretto, tranne:

Condotta: fine identico, mezzo diverso: deve essere l’inganno della vittima mediante sostituzione della persona.
Si è ritenuto necessario specificare la sostituzione della persona per lasciare altri tipi di inganno (sulle qualità personali, sullo stato sociale, ecc…) eventualmente ad altre sedi giudiziarie o extra-giudiziarie.
Occorre specificare che l’inganno è l’induzione in errore mediante artifici o raggiri, quindi lo sfruttamento dell’errore in cui già versi la vittima esclude tale reato.

Evento: deve essere triplice,
errore, causato dalla condotta ingannevole del soggetto attivo e riguardante la sua identità fisica.
La vittima deve trovarsi in stato di certezza (che poi si rivelerà errata) sulla identità fisica del soggetto attivo, in quanto il dubbio non è errore ed esclude la sussistenza del reato;
induzione a compiere o subire atti sessuali, dovuta all’errore sull’identità fisica, cioè deve esserci nesso di causalità tra errore e induzione;
compimento o sopportazione di atti sessuali.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di indurre con inganno da sostituzione di persona, la vittima ingannata a compiere o subire atti sessuali.

Trattamento sanzionatorio: punita a querela dell’offeso con reclusione da 5 a 10 anni.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.