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Contrastare il dilagare della criminalità organizzata


Contrastare il dilagare della criminalità organizzata, grazie ad una vivacissima legislazione speciale che ha fatto fronte a varie emergenze di tutela:
- l. 497/74 sequestro a scopo di estorsione, in virtù dell’incremento del suddetto fenomeno criminale nel corso degli anni settanta il legislatore ha introdotto una “super-attenuante” per il soggetto attivo o il complice che fa riacquistare la libertà al sequestrato, senza che ciò sia conseguenza del pagamento del riscatto.
Oltre a ciò si sono previste due aggravanti del reato in caso di morte non voluta e di morte voluta dell’ostaggio.
- l. 191/78 sequestro a scopo di terrorismo o eversione, la cui disciplina è sostanzialmente identica a quella del sequestro a scopo di estorsione.
L’unica differenza sta, ovviamente, nel peculiare dolo specifico che deve sorreggere la condotta, individuato nelle alternative finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico.
- l. 646/82 associazione mafiosa, ha introdotto questa fattispecie autonoma perché la norma sull’associazione per delinquere era insufficiente in quanto quest’ultima ruota tutta attorno alla finalità delittuosa del consorzio, il disvalore del fatto, insomma, sta tutto nel fine.
Mentre il modello sociologico dell’associazione mafiosa presenta la caratteristica che gli affiliati perseguono, per lo più, finalità in sé più che legittime, ma con modalità illecite.
Ovvio è che si sentì l’esigenza di creare una fattispecie associativa autonoma dove il disvalore è incentrato non nel fine, ma nelle modalità organizzative e operative degli adepti.
- l. 356/92 scambio elettorale politico-mafioso, ha introdotto la suddetta fattispecie che colpisce chi ottiene, in occasione di consultazioni elettorali, la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.
- l. 108/96 usura, fenomeno che è andato via via ad incrementare sempre più il “fatturato” della criminalità organizzata.
Originariamente era richiesto, come requisito, lo stato di necessità della vittima, e anche la sua conoscenza da parte del soggetto attivo, conoscenza che non era facilmente dimostrabile.
Il legislatore è intervenuto oggettivizzando la fattispecie, da un lato definendo legalmente il tasso usuraio, dall’altro richiedendo lo stato di necessità della vittima come oggettivamente sussistente a prescindere dalla sua conoscenza da parte del soggetto attivo.
- l. 328/93 riciclaggio e l. 55/90 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, fattispecie che colpiscono due tappe fondamentali dell’iter normalmente seguito dalle organizzazioni criminali per rendere impunemente fruibili gli ingentissimi profitti illeciti realizzati.
Tali reati adempiono ad una funzione politico-criminale orientata non solo ad impedire che patrimoni illeciti vengano reinseriti nel normale tessuto economico, ma anche a individuare, con un procedimento a ritroso, fonti e responsabili.

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