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Costrizione a entrare, soggiornare o uscire nel/dal territorio dello Stato al fine di commettere i delitti di schiavitù o servitù


Art. 601 c.p. “Chiunque (…) al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo [schiavitù o servitù] la induce [la persona] mediante inganno o la costringe mediante violenza, abuso d’autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno”

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: la vittima deve essere in stato di libertà, e quindi tale reato è incompatibile con la tratta (che ha presupposto di condotta opposto).

Condotta: consiste in,
- induzione ingannatoria o costrizione violenta;
- fare ingresso, soggiornare, uscire o trasferirsi in/dal territorio dello Stato.

Evento: devono prodursi,
- risultato psicologico di costrizione;
- trasferimenti suddetti.

Bene giuridico: ancora lo stato di libertà individuale.

Soggetto passivo: qualunque persona vittima della condotta, senza distinzioni.

Offesa: messa in pericolo del bene giuridico, reato di pericolo essendo la riduzione in schiavitù solo il fine del trasferimento territoriale.

Elemento soggettivo: dolo specifico,
- consapevolezza dello stato di libertà della vittima;
- coscienza e volontà di indurre con l’inganno o costringere con violenza il soggetto passivo ai trasferimenti territoriali;
- fine di commettere il delitto di schiavitù.
Sarà difficile provare tale fine e tale intenzione, cioè il dolo.

Perfezionamento: momento e luogo dell’avvenuto trasferimento, reato istantaneo.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso ai danni di minore;
- se il fatto è diretto al fine della prostituzione della vittima;
- se il fatto è diretto al fine del prelievo di organi della vittima.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione da 8 a 20 anni;
- aggravato, punito d’ufficio con aumento di pena da ⅓ alla metà.

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