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Diritto penale di sola parte speciale?


Le prime codificazioni moderne contenevano poche disposizioni di carattere generale, ma può la singola fattispecie trovare concreta applicazione senza il supporto di norme e principi generali?
Ovviamente no, ma tale parte generale non deve obbligatoriamente essere inserita in una apposita parte del codice, può:
1. essere lasciata all’opera giurisprudenziale.
I vantaggi di una tale soluzione sono:
- miglior adeguamento al caso concreto delle concezioni dogmatiche,
- migliore vivacità del dibattito scientifico,
- maggior affinamento della scienza penale e dei diversi istituti di parte generale.
Ma non mancherebbero gli inconvenienti:
- rischio di arbitrio da parte dei giudici;
- difetto di tassatività;
- difetto di certezza giuridica;
- difetto di garanzia di uguaglianza di trattamento.
Inconvenienti che non sarebbero evitabili nemmeno con la previsione di appositi vincoli costituzionali, i quali possono soltanto limitare in negativo l’attività del legislatore, ma non in positivo quella degli organi applicanti la legge penale.
2. essere ripetuta ad ogni fattispecie incriminatrice di parte speciale.
Tale soluzione è ovviamente impraticabile.
Si nota quindi la assoluta necessarietà di una parte generale organizzata e autonoma da quella speciale, anche in virtù della fondamentale funzione garantista che assolve.
Funzione che non è in grado, però, di svolgere da sola, ma unicamente assieme alla parte speciale.

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