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I delitti di liberticidio


I delitti di liberticidio, situati senza critiche tra i “delitti contro la personalità individuale”, sono quei reati che tutelano lo stato di libertà dell’uomo genericamente inteso: non questo o quel diritto di libertà ma tutto il complesso di manifestazioni che la libertà individuale.
Come per il bene vita, la Costituzione non fa espresso richiamo al bene della libertà individuale, ma per gli stessi motivi lo considera implicito.
I delitti di liberticidio sono due: la schiavitù e il plagio.
Il plagio è stato introdotto dal codice del 1930 per incriminare stati di schiavitù di fatto, ma è stato abrogato in quanto tali situazioni ben possono rientrare del delitto di schiavitù.
La distinzione più corretta tra schiavitù e plagio si dovrebbe cercare nei mezzi con cui si ottiene la soggezione della vittima: esterni e oggettivo-materiali nella schiavitù, interni e soggettivo-psicologici nel plagio (che con tale configurazione verrebbe reintrodotto nel nuovo codice penale).

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