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Il danneggiamento comune


Art. 635 c.p. “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui”
I reati di danneggiamento si distinguono in due gruppi a seconda che il danneggiamento stesso sia il fine del reato (reati di danneggiamento patrimoniale: danneggiamento comune, danneggiamento di sistemi informatici e telematici, l’uccisione o danneggiamento di animali altrui, deturpamento o imbrattamento di cose altrui) oppure il mezzo attraverso cui colpire beni giuridici diversi (reati di danneggiamento ultrapatrimoniale, che possono colpire: la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la pubblica economia, la fede pubblica, l’inviolabilità dei segreti, ecc…).
I reati di danneggiamento patrimoniale sono generali e sussidiari rispetto ai reati di danneggiamento ultrapatrimoniale e quindi trovano applicazione solo se non sussistono i requisiti di applicabilità di questi ultimi.
I reati di danneggiamento patrimoniale sono reati di aggressione unilaterale e si differenziano dagli altri (furto e appropriazione) per il fatto che non si ha trapasso di valori tra il patrimonio della vittima e quello del reo.
Il danneggiamento comune è generale e non si applica se sussiste il danneggiamento di sistemi informatici e telematici o l’uccisione o danneggiamento degli altrui animali; mentre il deterioramento o imbrattamento di cose comuni è sussidiario agli altri e si applica solo se non sussistono i reati ex artt. 635-635 bis-638 c.p.

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