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Il problema del rilievo delle fonti comunitarie nelle norme del diritto penale


Mentre si ritiene che gli organi comunitari non abbiano legittimazione democratica all’emanazione di norme direttamente impositive di vere e proprie sanzioni penali criminali, si ammette pacificamente che essi possano produrre norme sicuramente prevalenti su quelle degli Stati membri, e forgiare principi in grado di influire non solo sul campo di applicazione, ma anche sulla stessa vigenza delle fattispecie incriminatrici interne (in quanto la prevalenza delle norme comunitarie su quelle interne comporta la disapplicazione di queste ultime quando incompatibili).
Gli effetti delle norme comunitarie sulla legislazione interna sono:
Estensione diretta della portata incriminatrice della legge interna attraverso norme che impongono agli Stati membri di considerare determinati fatti direttamente punibili alla stregua delle norme penali interne.
Riduzione della portata incriminatrice della fattispecie interna alle ipotesi non incompatibili con la normativa comunitaria integratrice della norma penale, tramite una disapplicazione parziale della norma interna.
In questi casi la norma interna è costruita in modo tale da effettuare un rinvio implicito o esplicito alla fonte comunitaria, la quale ne definisce l’ambito applicativo.
Interpretazione della norma interna conforme alle disposizioni comunitarie, in virtù dell’obbligo previsto in capo a giudici interni.
Creazione di un diritto penale comunitario, il cui progetto embrionale è già stato costituito col Corpus Juris che tutela penalmente gli interessi finanziari della C.E.

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