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Il sequestro di persona


Art. 605 c.p. “Chiunque priva taluno della libertà personale”
Nei tempi antichi, ma fino al ‘900, il sequestro di persona non tutelava la libertà fisica come diritto della persona come tale, ma come funzione, cioè come posizione strumentale del soggetto in relazione al suo ruolo nella società.
Anche il codice del 1930, prevedendo i reati di ratto a fine di matrimonio o di atti di libidine, denota come il sequestro di persona sia ancora legato anche, e non più esclusivamente, al concetto di libertà-funzione (si tutela la potestà esclusiva del padre sulle scelte matrimoniali e sessuali dei minori e delle donne, non la privazione della loro libertà fisica).

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: consiste nell’attività causativa della privazione della libertà personale, cioè l’impossessamento dell’essere fisico.
E’ reato a condotta libera, è richiesto solo il nesso causale con l’evento.
Quindi può essere realizzata sia mediante azione (violenza, minaccia, inganno, ecc…) che mediante omissione (configurabile solo nel caso in cui il soggetto passivo si trovi rinchiuso per cause estranee al soggetto attivo e questi, omettendo ad un obbligo giuridico di intervento, inizi da questa situazione il sequestro di persona).

Evento: privazione della libertà fisica personale.
Sussiste reato anche se la privazione è parziale (chiudere in casa) e non totale (chiudere in un baule), o quando la privazione riguarda una libertà già ridotta (detenuto, paralitico, ecc…) e non piena.
In relazione alla durata, può essere anche minima, seppur apprezzabile, e con riguardo al grado non deve essere necessariamente assoluta ma deve semplicemente porre il soggetto passivo nella impossibilità di auto-liberazione date le sue capacità.

Bene giuridico: libertà personale, tutelata contro ogni impossessamento fisico.

Soggetto passivo: il titolare del bene giuridico offeso, che può essere qualsiasi soggetto.
Il bene della libertà personale è limitatamente disponibile e quindi il consenso del soggetto passivo scrimina qualora:
- riguardi privazioni limitate e secondarie;
- sussista per l’intera durata del sequestro, non appena il consenso viene revocato (ed è sempre revocabile) il sequestro deve essere interrotto altrimenti diviene reato.

Offesa: perdita totale o parziale della libertà personale, si tratta di reato di danno e di reato permanente, in quanto il bene della libertà personale non può mai essere distrutto, ma può solo essere compresso per un certo periodo di tempo, dopodiché si riespande: quindi si considera danneggiato dopo una compressione di durata significativamente rilevante.

Perfezionamento: momento e luogo in cui si ha il minimo di perdita di libertà personale apprezzabile, cioè dopo un minimo periodo di tempo, reato permanente.

Tentativo: configurabile solo prima del perfezionamento.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di privare taluno della sua libertà personale.
Non hanno rilievo i fini, salvo che siano quelli di terrorismo o eversione, perché in questi casi sussistono specifici reati.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso ai danni di un ascendente o discendente o del coniuge;
- se il fatto è commesso da pubblico ufficiale con abuso di poteri;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure preventive;
- se il fatto è commesso ai danni di un soggetto internazionalmente protetto.

Rapporti con altri reati: il sequestro di persona concorre con i reati aventi tra gli elementi costitutivi la violenza o la minaccia quando il sequestro è usato come mezzo per compiere tali reati e si prolunga oltre il breve periodo necessario alla consumazione del reato (rapinatori che chiudono gli ostaggi nel caveau per facilitarsi la fuga).

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione da 6 mesi a 8 anni;
- aggravata (a, b), punito d’ufficio con reclusione da 1 a 10 anni;
- aggravata (c, d), punto d’ufficio con pena aumentata da ⅓ alla metà.

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