Skip to content

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale


Art. 578 c.p. “La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto [infanticidio], o del feto durante il parto [feticidio], quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto”

La storia del reato in questione è stata mutevole:
- durante l’epoca romana tale condotta era considerata lecita;
- con l’avvento del cristianesimo diviene, invece, reato gravissimo punito con i massimi di pena;
- nel XIX secolo, le mutate condizioni di vita socio-economiche spingono ad attenuare il trattamento sanzionatorio;
- il codice penale italiano del 1889 prevede l’infanticidio come circostanza attenuante dell’omicidio per la madre e alcuni prossimi congiunti, ma, in ogni caso, solo se determinato da causa d’onore, senza dare centrale rilievo alle condizioni economiche e psichiche del soggetto attivo;
- il codice penale del 1930 eleva tale ipotesi a reato autonomo esteso a tutti i prossimi congiunti, ma sempre e soltanto se determinato da causa d’onore.
I principali problemi di riconfigurazione di tale reato nel codice sono stati:
- trattamento sanzionatorio, troppo mite nel codice del 1930, ma troppo severo se eguagliato a quello dell’omicidio;
- configurazione di tale ipotesi come circostanza dell’omicidio o come fattispecie autonoma;
- elementi costitutivi, non più riconducibili alla causa d’onore, che dovevano dare rilievo da un lato allo stato di alterazione psichica della madre dopo il parto (non presunta, comunque, ma da accertare caso per caso), e dall’altro alle cause determinanti delle condizioni di abbandono materiale o morale.

Soggetto attivo: reato proprio, l’unico soggetto attivo è la madre (unica persona che può trovarsi in stato di abbandono) e più precisamente la madre di parto (in virtù di tutti i nuovi tipi di madri configurabili coi progressi della biotecnica).

Condotta: consiste nel cagionare la morte di un uomo, è reato a forma libera e quindi la condotta può essere realizzata con:
azione,
- modalità violente, fisiche o psichiche;
- modalità fraudolente, cioè modalità particolarmente insidiose (avvelenamento);
- modalità indirette;
omissione, quando sussistono i requisiti imposti alle condotte omissive per farle equivalere a quelle attive:
- obbligo di garanzia;
- situazione di pericolo per la vita della vittima;
 -astensione dell’azione impeditiva, che deve essere stata possibile e idonea.
I limiti temporali che distinguono il feticidio dall’infanticidio, e che indicano il momento in cui lo stato psicologico della madre è alterato, sono:
- feticidio, durante il parto, dalle doglie al distacco del feto dal ventre;
- infanticidio, immediatamente dopo il parto, cioè fino a che durano le condizioni di abbandono materiale o morale derivanti dal parto stesso.
Tali limiti si riferiscono alla condotta, ben potendo l’evento morte accadere tempo dopo l’inizio della condotta.

Evento: morte clinica o legale dell’uomo, cioè la diagnosi di morte encefalica, reato d’evento.

Nesso causale tra condotta ed evento: è un nesso naturalistico per le condotte attive, mentre è un nesso normativistico per le condotte omissive.

Bene giuridico: vita, innanzi tutto come bene giuridico individuale, poi dell’intera comunità.

Offesa: distruzione del bene giuridico vita, che trasformi l’uomo in cadavere: è reato di danno.

Perfezionamento: momento e luogo dell’evento morte.
Può essere sia reato a distanza che differito.

Tentativo: configurabile in quanto reato di danno e d’evento.
Col tentativo sono applicabili tutti gli istituti ad esso relativi, cioè il recesso attivo e la desistenza volontaria.

Soggetto passivo:
- feticidio, il proprio feto, cioè il prodotto della propria gestazione, vivente e capace di vita autonoma (altrimenti si ha aborto);
- infanticidio, il proprio neonato, cioè il prodotto della propria gestazione uscito dal ventre materno, vivente.
Non è richiesta anche la vitalità del feto o dell’infante.

Elemento soggettivo: dolo generico (sia intenzionale che eventuale),
- coscienza e volontà di cagionare la morte del proprio neonato o del feto;
- condotta determinata direttamente come conseguenza dello stato di abbandono (che non diminuisce l’importanza del bene vita distrutto, ma riduce la colpevolezza della madre), il movente è, quindi, determinante.

Causa sceleris: se interpretata estensivamente pecca in eccesso, in quanto lo “stato di abbandono” non è oggettivo e può ricadere nella sfera di discrezionalità del giudice, col rischio di arbìtri.
Di contro, se interpretata restrittivamente pecca in difetto, in quanto si richiede sia l’abbandono materiale che morale, sia reale che continuo, connesso al parto e al periodo subito successivo, e che sia efficacemente determinante.
La soluzione migliore è quella di tener conto delle condizioni di ogni singola madre che commette questo genere di atto.

Concorso di persone: essendo reato proprio, ai concorrenti in tale fattispecie si applica la pena dell’omicidio doloso, salvo che essi abbiano agito al solo scopo di favorire la madre, nel qual caso la pena è diminuita da ⅓ a ⅔.
Inoltre non si applicano a tali soggetti le aggravanti comuni ex art. 61 c.p.

Trattamento sanzionatorio, punito d’ufficio con reclusione da 2 a 12 anni.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.