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La circonvenzione di persone incapaci


Art. 643 c.p. “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi un qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”
La ratio della norma è tutelare persone in situazioni di inferiorità psichica contro gli altrui sfruttamenti delle stesse.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: condizioni di debolezza psichica della vittima, cioè
- bisogni, passioni o inesperienza di persona minore, dove il minore è ogni infradiciottenne anche se emancipato, e lo sfruttamento della debolezza deve riguardare bisogni, passioni o sfruttare l’inesperienza;
- infermità o deficienza psichica di una persona anche se non interdetta o inabilitata, cioè una incapacità naturale, permanente o transitoria, di intendere o di volere sussistente al momento del fatto.
Nei confronti dei totalmente incapaci sembra che non possa esserci compatibilità con l’atto di disposizione patrimoniale, facendo si che tali soggetti non possano cooperare con l’autore, ma sono soltanto il tramite di una sottrazione unilaterale, avendosi quindi, in questi casi, furto aggravato.

Condotta: consiste nell’indurre una persona, abusando delle sue suddette condizioni di infermità, a compiere un atto dagli effetti dannosi.
“Indurre” significa determinare o rafforzare l’altrui volontà, ed è necessario l’accertamento del nesso causale o dell’effetto agevolatore tra induzione e compimento dell’atto dannoso.
L’”abuso” è il mezzo con cui deve giungersi all’induzione, quindi la condotta può essere posta in essere con ogni modalità di convincimento, anche artifici o raggiri, e sussisterà questo reato se tale attività abusi delle condizioni di inferiorità della vittima.

Evento: deve essere duplice,
compimento di un atto da parte del soggetto passivo, di qualsiasi forma e con qualunque contenuto;
qualsiasi effetto giuridico dannoso per la vittima o per terzi, da sottintendersi patrimoniale.
Il legislatore ha tralasciato questa menzione in quanto prevede che gli effetti dannosi patrimoniali possano anche non derivare direttamente dall’atto, ma ne siano sua conseguenza ulteriore (matrimonio, adozione, riconoscimento figlio naturale, ecc…).

Bene giuridico: reato plurioffensivo, interesse patrimoniale, leso dall’atto del soggetto passivo, e libertà di autodeterminazione.

Soggetto passivo: titolare dell’interesse patrimoniale leso, può essere sia l’incapace, che un terzo.

Offesa: lesione al patrimonio, reato di danno.

Elemento soggettivo: dolo specifico,
coscienza e volontà della condotta;
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (l’ingiustizia è requisito implicito).
Errore sull’ingiustizia del profitto o sull’incapacità della vittima escludono il dolo, in quest’ultimo caso potrà casomai sussistere il reato di truffa.

Perfezionamento: momento o luogo del prodursi dell’evento del danno patrimoniale.

Tentativo: configurabile.

Trattamento sanzionatorio: punita d’ufficio con reclusione da 2 a 6 anni e con multa da 206 € a 2066 €.

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