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La prostituzione e la pornografia minorili


La prostituzione e la pornografia minorili sono i due cardini delle riforme del 1998 e del 2003.

Prostituzione in senso giuridico sono le “prestazioni sessuali abituali, femminili e maschili, eterosessuali e omosessuali, a qualsiasi richiedente, dietro compenso quale elemento determinante dell’incontro sessuale”.
La prostituzione minorile non si differenzia ed è quindi richiesta l’abitudinalità, cioè la pluralità di prestazioni sessuali, altrimenti si avrà un singolo reato di violenza sessuale (se c’è violenza, abuso o inganno) o di atti sessuali con minore, nel quale lo sfruttatore risponderà per concorso morale istigatore.
La conoscenza dei vari requisiti di sessualità, abitualità, indiscriminatezza del richiedente e compenso devono essere presenti nell’induttore/sfruttatore/istigatore come oggetto del dolo, ma non nel minore/vittima del reato.

Pornografia, non esiste una definizione giuridica di pornografia, anche se sembra potersi definire come il “compimento di atti sessuali, femminili e maschili, eterosessuali e omosessuali, aventi finalisticamente come destinatari uno o più soggetti, che ne fruiscono attraverso non la partecipazione fisica ad essi, ma la visione o audizione diretta (dal vivo) o indiretta (tramite trasmissioni visive o foniche) degli stessi”.
Nella pornografia minorile non vige la causa di giustificazione prevista per le opere d’arte o di scienza, data l’enorme importanza del bene dell’intangibilità sessuale, intoccabile anche ai nobili fini dell’arte e della scienza.

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