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Lesioni dolose gravissime


Devono essere caratterizzate da:
- malattia certamente o probabilmente insanabile;
- perdita definitiva di un senso;
- perdita di un arto (perdita anatomica) o dell’uso di un organo (definitiva e completa) o della capacità di procreare o causante una permanente e grave difficoltà di parlare (cioè alterazione del parlato tale da renderne difficile la comprensione e da limitare la capacità di espressione);
deformazione o sfregio permanente del viso.
In alcuni casi le lesioni gravissime sono ammesse e scriminante dall’ordinamento, qualora sussista il consenso del soggetto passivo e previa previsione di legge.
Alcuni casi in cui la legge ammette la legittimità delle lesioni gravissime consensuali, sono la sterilizzazione (sia terapeutica, cioè a fini medici, che non terapeutica, cioè a fini anticoncezionali), la donazione del rene o di parti del fegato.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di causare una malattia nel corpo o nella mente;
- coscienza e volontà dell’entità di evento lesivo prodotto, tale arduo accertamento deve essere condotto per elementi oggettivi del reato e non soggettivo, ed è sufficiente dimostrare il dolo eventuale.
In dubio pro reo fino al limite minimo dell’addebito per lesioni lievissime.
E’ richiesto il dolo anche sull’entità dell’evento lesivo in quanto, come detto, tutti i tipi di lesioni non sono circostanze di un reato-base ma sono tutte fattispecie autonome.
Nei casi di lesioni preterintenzionali si applica il reato di lesioni più lieve, voluta dal reo, per dolo, e, in virtù dell’art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), il reato di lesione più grave, provocata, per colpa.

Circostanze aggravanti speciali: le stesse dell’omicidio doloso,
aggravanti personali:
- se il fatto è commesso con premeditazione;
- se il fatto è commesso per motivi abietti o futili;
aggravanti materiali:
- se il fatto è realizzato adoperando sevizie o con crudeltà;
- se il fatto è realizzato utilizzando sostanze venefiche o altri mezzi (non azioni) insidiosi;
aggravanti per connessione con altri reati:
- se il fatto è commesso per eseguire od occultare altri reati o per ottenerne i profitti;
- se il fatto è commesso nell’atto di compiere uno dei reati sessuali;
aggravanti attinenti a qualità personali del soggetto attivo:
- se il fatto è commesso dal latitante per sottrarsi alla cattura o per procurarsi i mezzi di sussistenza della latitanza, in questo caso è richiesta, oltre allo stato di latitanza, la consapevolezza del soggetto attivo di trovarsi in tale stato;
- se il fatto è commesso dall’associato per delinquere per sottrarsi all’arresto, in questo caso non è richiesto lo stato di latitanza ma la condizione di membro di una associazione per delinquere;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione;
aggravanti concernenti i rapporti tra vittima e reo:
- se il fatto è commesso ai danni di un proprio ascendente o discendente, i c.d. parricidi o figlicidi ove è richiesta la consapevolezza del vincolo di parentela nel soggetto attivo;
- se il fatto è commesso ai danni del coniuge (fino a scioglimento degli efetti civili del matrimonio), del fratello o della sorella, del parde-madre-figlio/a adottivo/a (che ormai rientra nell’ipotesi dell’aggravante precedente in quanto la filiazione adottiva è stata equiparata a quella legittima) o ai danni di un affine in linea retta (fino allo scioglimento del matrimonio);
aggravanti attinenti a qualità personali del soggetto passivo:
- se il fatto è commesso ai danni di soggetto internazionalmente protetto.

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