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Tratta di persone in condizioni di schiavitù o servitù


Art. 601 c.p. “Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 [schiavitù o servitù]”
Il legislatore ha voluto colpire ogni attività agevolatrice dei fenomeni di schiavitù o servitù.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: la vittima deve già trovarsi in stato di schiavitù o servitù, altrimenti si ha il reato di cui all’art. 600 c.p.

Condotta: consiste nell’attività di compravendita, commercio, cessione o trasporto di persona già in schiavitù o servitù.
Non è richiesta né un’organizzazione imprenditoriale, né la tratta di più persone, essendo il reato previsto al singolare.
Il reato non è necessariamente abituale, essendo sufficiente una sola condotta.

Bene giuridico: ancora lo stato di libertà individuale.

Soggetto passivo: qualunque persona vittima della condotta, senza distinzioni.

Offesa: sempre la lesione del bene giuridico, reato di danno, sia totale che parziale.

Elemento soggettivo: dolo eventualmente specifico,
- consapevolezza delle condizioni di schiavitù o servitù del soggetto passivo;
- coscienza e volontà dell’acquisto, cessione, commercio o trasporto del soggetto passivo;
- fine di profitto.

Perfezionamento: momento e luogo dell’acquisto, cessione, commercio o trasporto, reato istantaneo.

Tentativo: configurabile.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso ai danni di minore;
- se il fatto è diretto al fine della prostituzione della vittima;
- se il fatto è diretto al fine del prelievo di organi della vittima.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione da 8 a 20 anni;
- aggravato, punito d’ufficio con aumento di pena da ⅓ alla metà.

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