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Violenza privata


Art. 610 c.p. “Chiunque con la violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”
Già ai tempi dei romani la violenza privata era punita, ma non come fattispecie autonoma bensì come elemento intrinseco di altri reati.
La configurazione autonoma proviene dal modello tedesco, e da sempre è prevista in Italia, mentre è estranea alla tradizione francese.
Il reato di violenza privata ha funzione generale e centrale nei delitti contro la libertà morale, trovando applicazione ogniqualvolta il fatto non rientra in altra norma più specifica.
Oltre a ciò ha anche funzione sussidiaria rispetto alle fattispecie a tutela della libertà fisica, quando queste sono inadeguate a proteggere anche la libertà morale.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: reato a forma vincolata, consiste in,
- costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa;
- col mezzo di violenza fisica, violenza psichica (minaccia) o violenza morale.
Sono scriminate le violenze per impedire:
- l’esecuzione o il proseguimento di un reato, in quanto interviene la causa di giustificazione della legittima difesa;
- il suicidio, non per stato di necessità ma per adempimento del dovere di soccorso (nei limiti già visti del dovere di non intervento).
Il consenso è incompatibile con il fine coattivo, cioè verso la libertà di autodeterminazione della vittima della violenza.
Il mezzo coattivo legittimo (minaccia di una denuncia) scrimina solo se volto ad ottenere il comportamento per il quale il mezzo è autorizzato (minaccia di denuncia se non si torna a convivere è illegittima, minaccia di denuncia se non si paga il debito è legittima).
Non è scriminata perché in stato di necessità, la violenza inquisitoria, cioè quella per ottenere informazioni o indagati o persone informate.

Evento: la condotta deve produrre due effetti affinché sussista il reato,
- stato di coazione della vittima, senza il quale la violenza non incide sulla libertà morale;
- il fare, tollerare od omettere qualcosa della vittima, in quanto la violenza deve sfociare in un comportamento costretto, senza particolarismi, ma tutto ciò che può essere oggetto di costrizione (anche un comportamento lecito).
Il fare comprende il facere e il dare.
Il tollerare è il sopportare senza opporre resistenza.
L’omettere è il non facere qualunque cosa, sia doverosa volitiva.
Tale comportamento può avvenire anche tempo dopo la violenza e può essere costituito da più condotte.

Bene giuridico: libertà morale, sotto il profilo della libertà di autodeterminazione.

Offesa: lesione del bene giuridico, reato di danno e reato istantaneo.

Soggetto passivo: una persona determinata, anche se la condotta può essere rivolta a una pluralità, cioè quella che conseguentemente alla violenza faccia, tolleri od ometta qualcosa: cioè la persona titolare del bene giuridico offeso.
Il soggetto passivo può anche essere diverso dalla persona oggetto della minaccia.
Non possono essere soggetto passivo gli enti, in quanto incapaci di subire coazione di volontà.
Le persona fisiche, invece, tutte, anche se paiono da escludere gli incapaci, nei casi di violenza tramite minaccia, in quanto non in grado di comprenderla.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di costringere mediante violenza altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Il fine non è rilevante, può essere anche lecito.

Perfezionamento: momento e luogo del comportamento coartato, reato istantaneo.
Tale momento può essere, come visto, diverso da quello della violenza.

Tentativo: configurabile sia in forma incompiuta (lettera minatoria non pervenuta) che in forma compiuta (lettera minatoria ricevuta ma senza che produca l’effetto coercitivo sulla vittima).
Si ha tentativo di violenza privata, invece del reato di minaccia, se il dolo del soggetto attivo riguarda anche il comportamento coartato non realizzato.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso con l’uso di armi (sia reali che simulate, purché esibite), da persona travisata (mascherata), da più persone (almeno due anche se non tutte imputabili e anche se la violenza è esercitata da una soltanto), con scritti anonimi o simbolici (per la maggior forza intimidatrice del mezzo), o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni vere o presunte;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione;
- se il fatto è commesso ai danni di persona internazionalmente protetta.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita d’ufficio con reclusione fino a 4 anni;
- aggravata (a), punita d’ufficio con aumento di pena fino a ⅓;
- aggravata (b, c), punita d’ufficio con aumento di pena da ⅓ alla metà.

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