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Violenza sessuale


Art. 609 bis1 c.p. “Chiunque, con violenza o minaccia (…), costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”, anche persone dello stesso sesso.

Condotta: reato a forma vincolata, deve consistere in,
- costringere taluno a compiere o subire atti sessuali;
- col mezzo della violenza fisica, psichica o reale.
Anche in questo reato il mezzo deve subire l’accertamento dell’idoneità ad intimidire e coartare.

Evento: deve essere duplice:
- altrui stato psicologico di coazione (sia assoluta che relativa), il consenso esclude il fatto tipico entro i limiti in cui è prestato.
Se lo stato di coazione non si produce non si avrà delitto consumato, casomai tentato;
- compiere o subire atti sessuali come conseguenza dello stato di coazione (violenza-mezzo).
L’unificazione dei reati di congiunzione carnale e atti di libidine sotto l’omnicomprensiva violenza sessuale ha portato tre vantaggi:
- non eccessiva, e ulteriore, mortificazione della vittima per accertare l’avvenuta o meno penetrazione che distingueva la congiunzione carnale degli atti di libidine;
- incentramento della violenza sul solo aspetto di lesione alla libertà sessuale a prescindere dalle modalità;
- superamento dei dubbi interpretativi sul limite tra ciò che è atto di libidine e ciò che diviene congiunzione carnale.

Bene giuridico: libertà sessuale.

Offesa: lesione totale o parziale di tale libertà, reato di danno.

Soggetto passivo: titolare del bene giuridico, che può essere una qualsiasi persona vivente.
Gli atti sessuali con animali o cadaveri umani danno luogo a specifici reati (atti osceni e vilipendio di cadavere).
Irrilevanti sono il sesso, le condizioni sociali (coniugato, prostituta, ecc…) o fisiche (vergine o no), in quanto la libertà sessuale è diritto di ogni persona umana in quanto tale.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di costringere, mediante violenza, altri a compiere o subire atti sessuali.
L’errore sul consenso della vittima esclude il dolo in quanto errore sul fatto.

Perfezionamento: momento e luogo in cui la vittima compie o subisce l’atto sessuale, reato istantaneo.
Tale momento può essere anche diverso da quello della violenza.

Tentativo: configurabile sia nella forma incompiuta (la violenza non avviene) sia nella forma compiuta (la violenza si realizza ma non coarta la vittima o alla coartazione non susseguono gli atti sessuali).

Rapporti con altri reati: la violenza sessuale è speciale rispetto alla violenza privata e quindi la assorbe.

Trattamento sanzionatorio: punita a querela dell’offeso con reclusione da 5 a 10 anni.

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