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Gli organi della polizia giudiziaria e i soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria


Sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) gli appartenenti ai seguenti ruoli e qualifiche del personale della polizia di Stato: ruolo di dirigenti; ruolo dei commissari; ruolo degli ispettori; ruolo dei sovrintendenti; ruolo degli assistenti (art. 57 comma I lett. a cpp);

b) gli ufficiali superiori e inferiori nonché gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori dei carabinieri e della guardia di finanza (art. 57 comma I lett. b cpp);

c) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria;

d) gli ufficiali e gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori del corpo forestale dello Stato (art. 57 comma I lett. b cpp);

e) il sindaco nei comuni dove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dei carabinieri o della guardia di finanza (art. 57 comma I lett. c cpp).
Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti della polizia di Stato (art. 57 comma II lett. a cpp);
b) gli appartenenti al ruolo di appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;
c) gli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
d) gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziaria;
e) gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
f) le guardie delle province e dei comuni, quando siano in servizio e limitatamente all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza (art. 57 comma II lett. b cpp).

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si possono distinguere in due categorie. Nella prima rientrano i soggetti destinati a funzioni di polizia giudiziaria stabilmente, con poteri d’intervento attribuiti in via generale ed estesi a qualsiasi reato, in qualsiasi luogo e momento. L’altra è composta di soggetti con funzioni di polizia giudiziaria limitate, forniti di poteri di intervento, ancorché riferibili a qualsiasi reato, temporalmente e localmente circoscritti.

La legge configura una terza categoria di soggetti ai quali vengono attribuite funzioni di polizia giudiziaria unicamente nei limiti del servizio a cui sono destinati, dunque in relazione ad alcune determinate specie di reati.

La distinzione in ufficiale e agenti di polizia giudiziaria assume rilevanza sul piano processuale allorché il compimento, nel corso delle indagini preliminari, di determinate attività di particolare delicatezza venga riservato soltanto a degli ufficiali.

Tratto da LA POLIZIA GIUDIZIARIA di Gianfranco Fettolini
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