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L’esclusione della parte civile


Tanto l’imputato quanto il pm quanto il responsabile civile possono proporre richiesta di esclusione della parte civile (art. 80), con la quale può esser contestata sia la titolarità del soggetto che si è costituito, sia la sua capacità ad agire, sia l’osservanza delle forme e dei termini prescritti. L’eventuale mancanza della motivazione a supporto della richiesta non comporta l’inammissibilità della stessa.

Sanzione di decadenza è stabilita invece nel caso in cui la proposizione della richiesta non rispetti i termini imposti (art. 80 commi II e III).
Sulla richiesta di escludere la parte civile il giudice deve decidere senza ritardo (art. 80 comma IV); se egli ne riconosce fondati i motivi dichiara l’esclusione, ma questa decisione, se adottata nel corso dell’udienza preliminare, non impedisce una successiva costituzione nella fase del giudizio. In ogni caso, l’esclusione dalla sede penale non pregiudica il diritto di chi si ritenga danneggiato dal reato a instaurare un autonomo procedimento in sede civile (art. 88 comma II).

L’esclusione della parte civile può essere disposta d’ufficio dal giudice fino a quando non sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado (art. 81 comma I), ed è subordinata all’accertamento che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile: requisiti sia di forma (inosservanza di modi e termini) che di sostanza (carenza di legittimazione o capacità). Tale decisione appare giustificata solo se le ragioni che ne stanno a fondamento emergano ictu oculi, sì da rendere indiscutibile una immediata estromissione dal processo penale di un soggetto che palesemente non può starvi.

Ogni decisione relativa all’ammissibilità o all’esclusione della parte civile viene adottata a seguito di una mera valutazione preventiva effettuata sulla base di un semplice fumus.
Il provvedimento con il quale il giudice decide in materia di esclusione della parte civile viene adottato con ordinanza che, se emessa in sede di udienza preliminare, non impedisce la riproposizione della questione. Se emessa in dibattimento invece è definitiva, giacché nessuna disposizione ne prevede l’impugnabilità. Nel caso in cui disponga il rigetto della richiesta di esclusione, è impugnabile dall’imputato unitamente alla sentenza.

Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
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