Skip to content

Concetto di comitato


Il c.c. regola, sotto il nome di comitati, una figura che l'art. 39 identifica con una duplice esemplificazione, nella quale trovano menzione i «comitati di soccorso o di beneficenza» e, inoltre, quelli «promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti».
L'esemplificazione non fornisce tutti gli elementi necessari per l'identificazione del fenomeno: da essa emerge un elemento attinente alla natura dello scopo in vista del quale il comitato viene costituito, il quale consiste in «uno scopo generalmente d'interesse pubblico ed in ogni caso non egoistico»; non emergono, tuttavia, ulteriori elementi, i quali consentano di stabilire quando un gruppo, costituito per scopi di tale natura, sia comitato e non, piuttosto, associazione.

Più precise indicazioni sembrano offerte dalla seconda categoria di comitati menzionata nell'art. 39, laddove si allude a comitati costituiti come quelli promotori di esposizioni, mostre, festeggiamenti - per scopi occasionali o transeunti, oppure a comitati che, sebbene costituiti per la realizzazione di un'opera duratura, esauriscono la propria attività - come quelli promotori di opere pubbliche, monumenti - in un limitato spazio di tempo.
Tali indicazioni non tardano però a rivelarsi inconsistenti: esposizioni e mostre possono assumere carattere permanente ed altrettanto prolungata nel tempo può, pertanto, essere l'attività di promovimento; come può, per converso, essere di breve durata la vita di un'associazione.

Altri elementi di identificazione emergono, invece, dalle norme degli articoli successivi: nell'art. 40 si parla della gestione dei «fondi raccolti» e della loro conservazione e destinazione allo «scopo annunziato»; nell'art. 41 è detto che «i sotto scrittori sono tenuti ad effettuare le oblazioni promesse»; l'art. 42 si riferisce ad una destinazione dei «fondi raccolti» diversa da quella originariamente annunciata.
Possono cosi delinearsi i caratteri del fenomeno: esso ricorre quando un gruppo associato di persone «annuncia» al pubblico una iniziativa del genere di quelle esemplificate nell'art. 39 e, per reperire i mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione, promuove una pubblica sottoscrizione: il patrimonio formato con le oblazioni dei sottoscrittori viene, quindi, erogato in conformità dello scopo annunciato o, nelle particolari ipotesi di cui all'art. 42, devoluto dall'autorità governativa ad uno scopo diverso.


Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.