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Il fondo comune delle associazioni non riconosciute

Il fondo comune delle associazioni non riconosciute


Le associazioni non riconosciute hanno un «fondo comune» (art. 37); ma la condizione giuridica di questo corrisponde, sebbene la legge si esprima in termini di fondo «comune», alla condizione giuridica che è propria del patrimonio delle associazioni riconosciute.
Sul «fondo comune» possono soddisfare le proprie ragioni, ai sensi dell'art. 38, i creditori dell'associazione; non possono agire, invece, i creditori personali degli associati. Infatti, «i singoli associati non possono» (come possono i partecipanti alla comunione) «chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso» (art. 37); ed è chiaro che i creditori personali degli associati non potranno avere, sul «fondo comune» dell'associazione, diritti maggiori di quelli degli stessi associati.
Tra «patrimonio» e «fondo comune» c'è, dunque, identità di condizione giuridica; diversa è solo la tecnica legislativa mediante la quale questa condizione è attribuita: come implicita nel concetto di persona giuridica nell'associazione riconosciuta; con esplicite norme di legge in quella non riconosciuta.
- Le associazioni riconosciute possono acquistare beni, mobili e immobili, e possono acquistarli sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.
- Le associazioni non riconosciute possono anch'esse acquistare beni. Per gli immobili c'è ora una esplicita ammissione legislativa, risultante dalla riforma della trascrizione (art. 2659, n. 1, mod. della l. 52/1985), della possibilità di intestare immobili al nome di associazioni non riconosciute.
Le associazioni non riconosciute possono, dunque, acquistare ogni sorta di beni e sia a titolo oneroso, sia a titolo derivativo. Il fondo comune, a norma del c.c., è formato dai contributi degli associati e dai «beni acquistati con questi contributi» (art. 37); ma eredità, legati e donazioni a loro favore, originariamente esclusi dalla formulazione della citata norma del c.c., sono ora ammessi dall'art. 13, l. 127/1997.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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