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Inammissibilità del diniego di riconoscimento


È, invece, inammissibile un diniego del riconoscimento per ragioni di opportunità.
Di fronte ad una associazione o ad una fondazione che chieda il riconoscimento della personalità giuridica i pubblici poteri non fruiscono della facoltà di negarlo o di concederlo secondo un criterio di mera discrezionalità politica, che tenga conto - come in passato si riteneva ammissibile - dei fini di ciascuna istituzione in rapporto con gli interessi dello Stato.
Una discrezionalità politica è, in questa materia, incompatibile con la Costituzione, che si ispira ad una concezione pluralistica della società.
Si deve perciò escludere che l'autorità possa, in sede di riconoscimento, censurare gli scopi dell'associazione o della fondazione, sindacare la loro conformità ai fini dello Stato.
Orbene, ciò che è oggi precluso all'autorità governativa, in rapporto alla soppressione delle associazioni esistenti, dovrà ritenersi precluso in sede di riconoscimento iniziale dell'associazione.


Come l'autorità di governo non può, in ragione dei fini che l'associazione persegue, decretarne lo scioglimento, cosi essa non può, in ragione dei fini che l'associazione si propone di perseguire, negarle il riconoscimento; neppure se il fine dell'associazione importa - secondo le parole della Corte costituzionale - il «mutamento degli ordinamenti politici esistenti».

Di fronte ad un ente che chieda il riconoscimento della personalità giuridica i pubblici poteri non hanno più la facoltà di negarlo o concederlo secondo un criterio di mera discrezionalità politica.
L'atteggiamento dello Stato nei confronti delle formazioni sociali non dipende più da una valutazione del potere politico, che tenga conto dei fini di ciascuna istituzione e li compari, di volta in volta, con gli interessi dello Stato.
L'atteggiamento dello Stato nei loro confronti è, in linea di principio, un atteggiamento di favore: è un atteggiamento che si ispira ad una concezione « pluralistica » della società  atteggiamento di fiducia: è subentrato l'opposto convincimento che l'azione dei corpi sociali costituisca, non meno dell'azione dello Stato, il fattore propulsivo dello sviluppo della società.
Perduto l'originario carattere politico, il riconoscimento per decreto ha oggi assunto carattere più strettamente tecnico: il provvedimento dell'autorità governativa ha per oggetto, esclusivamente, la concessione della responsabilità limitata degli amministratori.

Nella concessione di questa prerogativa, in sede di riconoscimento, l'autorità provvede a soddisfare un pubblico interesse; è il pubblico interesse a che non siano ammessi a godere del beneficio della responsabilità limitata enti che non offrano idonea garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni. Il nostro sistema tende, dunque, verso l'attuazione integrale del principio di libertà delle formazioni sociali.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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