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L'associazione come formazione sociale e come contratto

L'associazione come formazione sociale e come contratto


Le associazioni sono, anzitutto, da collocare nel novero delle formazioni sociali o istituzioni (= ogni manifestazione della natura sociale, e non puramente individuale, dell'uomo; ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali).
La nozione di formazione sociale o di istituzione è molto più estesa del concetto di associazione.
Comprende tanto le organizzazioni collettive volontarie, come le associazioni e le società, che si costituiscono o alle quali si aderisce per libera volontà, quanto le organizzazioni collettive necessarie, come gli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) o come la famiglia, alle quali l'individuo può trovarsi ad appartenere indipendentemente da un suo atto di volontà.

L'associazione va collocata, al tempo stesso, nel novero dei contratti: qui la formazione sociale o istituzione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di associazione; il rapporto che vincola tra loro gli associati è un rapporto contrattuale; l'adesione di nuovi membri alla associazione è adesione di nuove parti al contratto, a norma dell'arto 1332; l'esclusione dell'associato è risoluzione del rapporto contrattuale (plurilaterale) a norma dell'art. 1459…
Vale, in particolare, il principio generale dell'art. 1323: con le norme specifiche del tipo contrattuale concorrono, per regolare l'associazione, le norme sui contratti in generale, poste dagli artt. 1325 ss.

Per decidere le controversie in tema di associazioni non riconosciute la qualificazione dell'associazione come contratto si rivela utile ai giudici sotto un duplice profilo.
Essa offre, in primo luogo, un solido ponte sul quale fare transitare verso le associazioni non riconosciute le norme dettate dal c.c. per le associazioni riconosciute; costituisce, in secondo luogo, la premessa per una ulteriore, e pio vasta, integrazione della disciplina dell' associazione, cui risulta applicabile, a norma dell'art. 1323, l'intera disciplina sui contratti in generale.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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