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La responsabilità per le obbligazioni dell'associazione


Delle obbligazioni assunte da una associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il suo patrimonio, con esclusione di una personale responsabilità dei singoli associati.
Il che, anche qui, non è detto espressamente, essendo ritenuto implicito nel concetto di persona giuridica.
È, invece, detto espressamente, per le associazioni non riconosciute:
1)che «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune»;
2)che «delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione» (art. 38).

Qui c'è, anzitutto, un elemento di identità: delle obbligazioni assunte in nome di una associazione l'associato, in quanto tale, non è mai personalmente responsabile, sia che faccia parte di una associazione riconosciuta oppure di una associazione non riconosciuta.
L'autonomia giuridica del patrimonio dell'associazione non riconosciuta rispetto al patrimonio degli associati appare, sotto questo aspetto, una completa autonomia: i creditori personali degli associati non possono agire sul fondo comune dell'associazione; e i creditori dell'associazione non possono agire sul patrimonio personale degli associati.
L'elemento che differenzia le associazioni non riconosciute sta, invece, nella diversa posizione degli amministratori: essi sono, nelle associazioni non riconosciute, personalmente responsabili delle obbligazioni dell'associazione, qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei credi tori; mentre nelle associazioni riconosciute risponde verso i creditori solo l'associazione con il suo patrimonio.
Questo elemento di differenziazione ha una precisa ragion d'essere, che si collega ai presupposti del riconoscimento, il quale è disposto dall'autorità governativa (o da quella regionale) solo se sia dimostrato che «il patrimonio risulti adeguato al raggiungimento dello scopo» (art. 1.3 d.p.r. 361/2000). L'accertata esistenza di un patrimonio di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo è cosi valutata come idonea garanzia dei creditori dell'associazione riconosciuta; la mancanza, per contro, di un corrispondente accertamento in relazione al fondo comune dell'associazione non riconosciuta fa apparire necessaria la responsabilità personale, quanto meno, di coloro che dirigono l'associazione.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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