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Le Associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute come persona giuridica


Il c.c. distingue fra associazioni riconosciute come persone giuridiche (artt. 14 ss.) e associazioni non riconosciute come persone giuridiche (artt. 36 ss.).
Le prime sono le associazioni che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento; le seconde sono quelle che non l'hanno chiesto o che, pur avendolo chiesto, non lo hanno ottenuto.
L'associazione appartiene in ogni caso ad un medesimo tipo contrattuale, quello del contratto di associazione, e le differenze di regolazione legislativa dell'associazione riconosciuta rispetto a quella non riconosciuta derivano, esclusivamente, dalla presenza o dall'assenza del riconoscimento della personalità giuridica.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che alle associazioni non riconosciute è direttamente (o estensivamente) applicabile ogni norma legislativa formulata per le associazioni riconosciute che non presupponga il riconoscimento della personalità giuridica.
Gli «accordi degli associati», cui l'art. 36 sembra rimettere integralmente «l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche», possono derogare solo alle norme sulle associazioni riconosciute che non abbiano carattere imperativo e siano, perciò, derogabili anche all'interno di queste ultime.
A questa conclusione hanno condotto, oltre che argomenti logico-sistematici, elementi di interpretazione evolutiva dell'art. 36, basati sull'art. 2 Cost.: compito della Repubblica è di proteggere i diritti inviolabili anche «entro le formazioni sociali»; e questa protezione non può venire meno per il fatto che il singolo appartenga ad una associazione non riconosciuta come persona giuridica.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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