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Il contradditorio per la prova


L’art. 111 comma IV Cost. pone il contraddittorio per la formazione della prova quale principio fondante del processo penale. La partecipazione contemporanea e contrapposta delle parti avviene nel momento in cui, posto il tema della prova, deve procedersi alla sua verifica: avviene nel corso dell’incidente probatorio, durante l’udienza preliminare e nella fase del dibattimento --> contraddittorio come modello infungibile di elaborazione probatoria. Non è un contraddittorio sulla prova cristallizzata in una pregressa fase processuale, ma per una prova che deve essere progressivamente formata attraverso i contrapposti interventi delle parti con un giudice che, nell’immediato rapporto con le fonti di prova, è in grado di controllare le forme del contraddittorio e di apprezzarne a pieno i contenuti.

La testimonianza è elaborata attraverso l’esame e il controesame, con una forma quindi che esalta i valori del contraddittorio, impiegato per elaborare la prova con la garanzia del giudice. Le informazioni che la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini rende al pm o alla polizia giudiziaria o al difensore sono assunte da questi ultimi, senza l’intervento dell’altra parte e al di fuori di ogni controllo giurisdizionale.

È bene ricordare delle eccezioni:

a) le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell’atto delle indagini preliminari e della documentazione relativa all’attività investigativa della difesa. In questi casi sono le stesse parti a ridurre consensualmente gli spazi del contraddittorio per la prova, schiudendo la via alla lettura dibattimentale di atti altrimenti inutilizzabili come prova;

b) l’atto delle indagini preliminari non è normalmente prova ma può servire alla prova. Tale atto, posto a disposizione delle parti, può diventare argomento di prova, per misurare la credibilità della persona esaminata al dibattimento;

c) è la tecnica dell’esame dei testimoni e delle parti private (artt. 499-503) a dare il giusto risalto all’atto delle indagini preliminari. Sono le acquisizioni preliminari che, con le loro indispensabili specificazioni, possono spingere a pertinenti domande durante l’esame diretto; che possono propiziare la tenuta degli accertamenti preliminari di fronte al prevedibile controesame del dibattimento; che possono fornire gli argomenti salienti per la verifica dibattimentale della controprova; che possono permettere nel dibattimento puntuali contestazioni nei confronti del testimone o della parte;

d) il silenzio mantenuto dal testimone (nonostante la contestazione) o la rilevazione della persistente difformità fra le due dichiarazioni (nel corso delle indagini preliminari e nell’istruzione dibattimentale) non può determinare l’automatica acquisizione nel fascicolo per il dibattimento dell’atto delle indagini preliminari.
Le successive specificazioni della norma costituzionale sagomano i temi connessi al silenzio e alla facoltà di non rispondere e circoscrivono i casi in cui il legislatore ordinario può disciplinare la formazione della prova senza contraddittorio.

Insuperabili restano alcuni limiti:
- la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore;
- le eventuali deroghe al principio del contraddittorio nella formazione della prova devono essere disciplinate dal legislatore ordinario seguendo talune tassative indicazioni (per consenso dell’imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita, ex art. 111 comma V Cost.).

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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