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Caratteristiche tipiche della sentenza di condanna secondo la dottrina tradizionale


La dottrina, nell'individuare le caratteristiche tipiche che il nostro ordinamento riserva alla sentenza di condanna, fa usualmente riferimento a tre elementi che varrebbero ad individuare il di più che tale sentenza avrebbe rispetto alla sentenza di mero accertamento.
Questi elementi consistono nell'idoneità della sentenza di condanna:
1. a costituire titolo esecutivo (art. 474 n. 1 c.p.c.).
Quanto al momento in cui la sentenza di condanna acquista efficacia esecutiva, l'art. 474 c.p.c. tace.
Il problema è risolto in altra parte del codice: l'art. 282 c.p.c. (la sentenza di primo grado è sempre provvisoriamente esecutiva) e l'art. 337 c.p.c. (l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto della sua impugnazione), evidenziano che non vi è contemporaneità tra giudicato ed esecutività della sentenza e che, nel nostro ordinamento, l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna sempre anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato della stessa;
2. a costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.).
Anche questa disposizione non specifica in quale momento la sentenza diviene titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; non specifica se questo effetto sia ricollegato all'efficacia di giudicato oppure all'efficacia esecutiva della sentenza, oppure anche alla sentenza privata dell'esecutorietà.
Come risulta chiaramente dal dato letterale dell'art. 2818 c.c., titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale non è soltanto una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, ma anche una sentenza di condanna ad altra obbligazione (di dare, di consegnare, di fare o di non fare):
se la sentenza di condanna ha per contenuto il pagamento di una somma di denaro, l'ipoteca si scriverà per la somma determinata nella sentenza della sua funzione è chiaramente quella di creare a favore del creditore un diritto reale di garanzia su alcuni beni del debitore sui quali essere soddisfatto con preferenza rispetto ai creditori chirografari e a quelli successivamente iscritti;
se la sentenza di condanna per contenuto "l'adempimento di altra obbligazione", l'ipoteca si scriverà per la somma determinata dal creditore nella nota di iscrizione, salvo la possibilità del debitore di chiederne la riduzione: il che significa che il creditore potrà di fatto commisurare l'entità dell'ipoteca giudiziale non solo all'equivalente monetario dell'”altra obbligazione”, bensì anche al danno da minacciare al debitore per premere sulla sua volontà e provocare l'adempimento spontaneo.
Qui, oltre alla funzione tipica di munire il creditore di un diritto reale di garanzia, l'ipoteca giudiziale può contemporaneamente assolvere di fatto anche alla funzione di misura coercitiva.
L'utilizzazione dell'art. 2818 c.c. in funzione di misura coercitiva incontra però due grossi e insormontabili limiti, del resto intrinseci all'ipoteca: il primo è costituito dalla necessità che l'obbligato sia un soggetto benestante e titolare di un patrimonio immobiliare; il secondo è costituito dalla necessità che il creditore sia fornito di disponibilità economiche sufficienti ad anticipare le rilevanti spese per l'iscrizione dell'ipoteca;
a sostituire la prescrizione ordinaria all'eventuale originaria prescrizione più breve (art. 2953 c.c.).
Nulla l'articolo in esame dice in ordine all'applicabilità di tale principio anche alle sentenze di condanna generica e ai provvedimenti giudiziali di condanna aventi forma diversa dalla sentenza (ad esempio il decreto ingiuntivo).

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