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Connessione per mera identità di soggetti


La connessione meramente soggettiva si attua quando più domande giudiziali sono connesse per il solo fatto di essere proposte da e contro le medesime parti, senza che tra siffatte domande sussista alcuna forma di connessione oggettiva.
La proposizione, in un unico procedimento, di più domande connesse unicamente per identità di parti è favorita dal legislatore per esigenze di economia processuale.
È tuttavia opportuno rilevare che il risparmio di attività processuale che deriva dal cumulo delle più domande è molto limitato e riguarda, principalmente, le attività di introduzione del processo, attività che, stante l'unicità del procedimento instaurato, debbono essere compiute una sola volta.
D'altra parte, questa forma di connessione non risponde all'esigenza di attuare il coordinamento tra le decisioni di diverse controverse, dal momento che ciascuna di esse ha ad oggetto situazioni giuridiche soggettive distinte, né mira a salvaguardare il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale, sotto il profilo del celere svolgimento del processo.
In questo quadro si colloca l'attribuzione al giudice del potere di disporre la separazione delle cause, inizialmente cumulate nello stesso processo.
L'art. 103(2) c.p.c. attribuisce al giudice il potere, esercitabile d'ufficio, di sciogliere il processo simultaneo attuato dalle parti, ogni qual volta la trattazione e decisione congiunta delle cause connesse possa impedire il celere svolgimento del processo.
La sentenza che il giudice pronuncia, dopo la separazione, su di una sola delle domande connesse non ha natura di sentenza non definitiva, suscettibile di riserva di impugnazione differita, bensì ha carattere di sentenza definitiva, soggetta alle regole normali di impugnazione.
Essa, infatti, ha ad oggetto una controversia connessa con le altre per mera identità di parti e non una controversia pregiudiziale rispetto alle cause non ancora mature per la decisione.
Il legame molto labile costituito dalla mera identità delle parti si riflette sulla disciplina del processo cumulativo, nel senso di giustificare la separazione dei giudizi ogni qual volta la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il procedimento.
La fattispecie di connessione in esame, poiché non pone alcun problema di coordinamento tra decisioni, stante l'autonomia esistente tra i rapporti sostanziali oggetto di esse, non legittima il giudice ad esercitare il potere di riunire d'ufficio in un unico procedimento le domande giudiziali proposte separatamente o che sono state separate con provvedimento del giudice.
Si discute dell'ammissibilità di domande riconvenzionali connesse con la domanda originaria per il solo fatto di essere proposte tra le stesse parti.
La giurisprudenza, dopo un iniziale tentennamento, è orientata in senso favorevole.
La soluzione è da condividere considerato che, da un lato, il giudice conserva il potere di disporre la separazione ove la riunione possa ritardare o rendere più gravoso il processo, dall'altro lato, la giurisprudenza ritiene che in queste ipotesi non si applica l'art. 102 c.p.c., con ciò escludendo che la proposizione di una domanda riconvenzionale, "non altrimenti connessa", possa determinare l'incompetenza sopravvenuta per valore del giudice.

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