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Diritto sostanziale e processo


Si è già accennato nell’introduzione al carattere strumentale del processo rispetto al diritto sostanziale e si è detto come il processo civile si ponga quale sorta di contropartita che lo Stato dà ai cittadini a seguito della imposizione del divieto di farsi ragione da sé.
Si deve però rilevare che questo non significa affatto che il processo non possa essere utilizzato dal legislatore per assolvere anche una funzione diversa: come vedremo vi sono casi in cui il nostro ordinamento assegna alla tutela giurisdizionale contenziosa una funzione non strumentale rispetto al diritto sostanziale, consentendo alla "autorità giudiziaria di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici" sostanziali: a intendo riferirmi a talune ipotesi di azioni o sentenze cosiddette costitutive nelle quali solo attraverso il processo è possibile conseguire determinate utilità di diritto sostanziale.
Limitando per ora l'esposizione alle ipotesi in cui il processo assume una funzione strumentale rispetto al diritto sostanziale, è agevole constatare come la diversità strutturale delle situazioni sostanziali bisognose di tutela impone l'adozione da parte dello Stato di forme diverse di tutela giurisdizionale.

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