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Il codice di procedura civile del 1942 e l'operazione di fusione e generalizzazione compiuta dall'art. 41 c.p.c.


Gli sviluppi della giustizia amministrativa di cui sia rapidamente dato conto giocavano tutti nel senso della totale soppressione del regolamento in occasione della redazione del codice di procedura civile del 1942.
Il nuovo codice, invece, per un verso nell'art. 37 c.p.c. ha etichettato come questione di giurisdizione il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, per altro verso nell'art. 41 c.p.c. ha esteso a tutte e tre le questioni il vecchio "mezzo straordinario" previsto dalla l. 3761/1877 con riferimento alla sola ipotesi di difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, per di più mettendo la disposizione di entrambe le parti in causa.
L’irrazionalità e l'assurdità dell'operazione di fusione e generalizzazione compiuta dal codice di procedura civile del 1942 è avrebbero ben presto fatto sentire i loro effetti: non appena, verso la fine degli anni ‘50, le parti (e i loro avvocati) si accorsero che, attraverso la proposizione del più inammissibile o infondato regolamento di questo mondo, potevano lucrare l'effetto secondario della "non breve" sospensione del processo di merito in attesa che le sempre più ingorgate Sezioni Unite si pronunciassero sull'istanza di regolamento, il numero dei regolamenti crebbe a dismisura.
Nonostante le dure critiche mosse all'istituto previsto dall'art. 41 c.p.c., la l. 353/90 non ha avuto il coraggio di sopprimerlo: essa però, subordinando la sospensione del processo di merito alla delibazione da parte del giudice della non manifesta inammissibilità o non manifesta infondatezza del regolamento, ha disinnescato il principale (ancorché non unico) elemento perverso del regolamento di giurisdizione.
Le origini storiche e il suo porsi contro il sistema ordinario dei mezzi di impugnazione attribuiscono carattere eccezionale al regolamento previsto dall'art. 41 c.p.c.: con la conseguenza che esso non è applicabile al di là delle tre questioni di cui all'art. 37 c.p.c.
Sul piano della legittimità costituzionale non infondati appaiono, infine, i dubbi da sempre prospettati:
- riguardo all'ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, l'illegittimità costituzionale sussiste con riferimento al combinato disposto degli artt. 241-2 cost. e 1117 cost. da cui si deduce inequivocabilmente che la Corte di Cassazione non può essere giudice in primo e unico grado della controversia, ma solo giudice dell'impugnazione;
- riguardo alle ipotesi di difetto di giurisdizione nei confronti di un giudice speciale e di difetto di giurisdizione del giudice italiano, l’illegittimità costituzionale sussiste con riferimento all'art. 241-2 cost.; la risoluzione di tali questioni infatti spesso dipende da accertamenti di fatto; orbene la circostanza che il regolamento può essere proposto in ogni momento del giudizio di primo grado, anche prima che si sia completata la fase delle allegazioni, della chiarificazione e della prova dei fatti, e la circostanza che il giudizio di cassazione consente l'acquisizione solo di prove precostituite e non costituende, comporta che il giudizio della Corte di Cassazione in sede di regolamento può molto spesso essere un giudizio sostanzialmente al buio, nonostante il carattere definitivo della statuizione della Cassazione sulla giurisdizione.

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