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L'indicazione alle parti delle questioni rilevabili d'ufficio


Buon senso induce a ritenere che i giudici i quali vogliano dare un senso alla prima udienza di trattazione, anche ove ritengano non opportuno disporre l'interrogatorio libero o non formale delle parti, procedano all'interrogatorio dei loro difensori allo scopo di non rinunciare del tutto a quelle utilità di economia e di semplificazione indicate sopra.
In quest'ottica l'art. 183(4) c.p.c. dispone che "il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".
Tale norma concerne per un verso il potere del giudice richiedere chiarimenti sui fatti già allegati dalle parti nell'atto di citazione, nella comparsa di risposta o nel corso della stessa prima udienza, per altro verso il potere del giudice di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevabili d'ufficio.
Questioni rilevabili d'ufficio sono sia le questioni di diritto relative all'individuazione all'interpretazione, in modo difforme dalle parti, della norma sotto cui sussumere la fattispecie concreta dedotta in giudizio, sia le questioni relative a fatti la cui efficacia non è subordinata all'intermediazione necessaria dell'esercizio di un potere di parte.
Tali fatti devono emergere dagli atti, dalle risposte date delle parti in sede di interrogatorio libero, oppure essere fatti notori.
L'importanza della richiesta di chiarimenti e del provocare contraddittorio sulle questioni (di diritto e di fatto) rilevabili d'ufficio assume un rilievo tutto particolare nella struttura dell'attuale processo ordinario.
In un processo di questa specie, l'assenza della possibilità di aggiustamenti successivi alla prima udienza di trattazione in punto di domande ed eccezioni e la necessità di articolare a pena di decadenza le prove entro termini perentori decorrenti dalla chiusura della prima udienza, impongono che:
- i fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande ed eccezioni siano chiari sia in sé e sia in ordine al loro essere controversi o no;
- le questioni di diritto e le questioni di fatto rilevabili d'ufficio sono prospettate dal giudice alle parti sin dalla prima udienza allo scopo di consentire alle parti stesse il potere di conseguenza emendare le domande ed eccezioni già proposte e di poter articolare in modo corretto le successive richieste istruttorie.
Di notevole delicatezza della questione relativa alle conseguenze della mancata indicazione da parte del giudice in sede di prima udienza delle questioni di diritto e di fatto rilevabili d'ufficio.
Il mancato rilievo entro la prima udienza non preclude al giudice di esercitare nel successivo corso del processo i poteri ufficiosi che la legge gli attribuisce; l'esercizio tardivo di tali poteri comporterà però sempre per le parti la possibilità di essere rimessi in termini per l'esercizio di quei poteri processuali che si rendano necessari a seguito dei poteri esercitati d'ufficio dal giudice.
Quanto, infine, l'ipotesi in cui il giudice risolva la controversia sulla base di una questione (di diritto o di fatto) rilevabile d'ufficio sulla quale non abbia provocato anticipatamente il contraddittorio, mi sembra che l'esistenza oggi dell'art. 184 bis c.p.c. consente di risolvere agevolmente il contrasto, che si era manifestato tra dottrina e giurisprudenza, nel senso che la violazione sia denunciabile dalla parte soccombente in quanto questa denunci che l'errore in procedendo l’ha messa nell'impossibilità di chiedere la rimessione in termini per l'esercizio dei poteri processuali il cui esercizio era stato reso necessario dal tardivo rilievo ufficioso.

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