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La disciplina delle questioni di giurisdizione


Alle tre questioni su richiamate si applica la disciplina speciale della giurisdizione ed in particolare:
1. Quanto ai poteri del giudice e delle parti di rilevare le relative questioni:
- l'art. 37 c.p.c. dispone che il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e nei confronti del giudice speciale è rilevabile, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo;
- l'art. 11 l. 218/95 dispone che il difetto di giurisdizione del giudice italiano può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana; è rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
2. Quanto alle modalità, diverse dal sistema ordinario dei gradi, tramite le quali le questioni di giurisdizione possono essere portate all'esame della Corte di Cassazione, l'art. 41 c.p.c. prevede l'eccezionalissimo istituto del regolamento di giurisdizione secondo cui "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado (cioè anche dopo l'emanazione di una sentenza non definitiva affermativa della giurisdizione non passata in giudicato) ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che risolvono le questioni di giurisdizione".
Il giudice a seguito del deposito del ricorso notificato nella sua cancelleria, provvede a sospendere il processo ove non ritenga "istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata": la non obbligatorietà della sospensione è un'innovazione della l. 353/90.

3. Quanto alla possibilità di trasmigrazione della causa davanti ad altro giudice, il problema si pone solo con riguardo alla proposizione davanti al giudice ordinario di domanda rientrante nella giurisdizione di un giudice speciale (e viceversa).
A seguito della pronuncia della Cassazione che dichiari il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il processo può proseguire davanti al giudice speciale indicato fornito di giurisdizione (e viceversa), con conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice sfornito di giurisdizione; la giurisprudenza, però, ritiene che a seguito della pronuncia dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario il processo si concluda definitivamente, della domanda proposta davanti al giudice speciale sia domanda nuova a tutti gli effetti, salvo il potere dei TAR di fare uso del potere di rimessione in termini per errore scusabile.

4. Quanto all'efficacia della sentenza sulla giurisdizione bisogna distinguere:
- la sentenza dichiarativa del difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione è sentenza di merito alla stessa stregua di qualsiasi sentenza che rigetti la domanda per assenza nell'ordinamento di una norma che attribuisca giuridica rilevanza o tutela l'interesse azionato;
- la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale, se emanata dalla Corte di Cassazione, avrà efficacia vincolante per il giudice speciale davanti al quale sia riproposta la domanda; se invece si tratta di sentenze emanate da un giudice di merito, esse non potranno mai vincolare il giudice speciale (o ordinario) davanti al quale sia riproposta la domanda: sia perché l'unico giudice capace di risolvere le questioni di giurisdizione con efficacia vincolante è la Corte di Cassazione, sia perché le decisioni rito dei giudici di merito possono avere solo efficacia di preclusione all'interno del processo in cui sono emanate;
- la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice italiano, se emanata dalla Corte di Cassazione, precluderà la riproposizione della domanda davanti ad un giudice della Repubblica, ma non potrà mai vincolare il giudice straniero eventualmente indicato come competente.

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