Skip to content

Lo scopo quale metro della validità e invalidità degli atti processuali


I poteri processuali delle parti e del giudice si esercitano mediante il compimento di atti.
Non sussiste contrapposizione tra atti e poteri processuali: gli atti processuali non sono altro che atti di esercizio di poteri processuali.
La legge individua (i requisiti extraformali e) i requisiti di forma-contenuto propri di ciascun atto processuale.
Però, al di là delle singole specifiche previsioni di legge, l'elemento centrale quanto ai requisiti di forma-contenuto è che il singolo atto sia munito dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.
Leggiamo l'art. 156 c.p.c.:
- il primo comma, "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge", sembra denunciare una regola di rigido formalismo: ciò che rileva è il rispetto o no delle forme richieste a pena di nullità;
- il secondo comma prevede che un atto, pur munito di tutti i requisiti formali richiesti a pena di nullità, è ugualmente nullo quando "manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo".
Ecco emergere il requisito dello scopo come metro dell'invalidità ogni qualvolta il legislatore abbia previsto per i singoli atti determinati requisiti formali senza specificare però se il requisito è richiesto a pena di nullità;
- il terzo comma prevede che, nonostante la mancanza di un requisito formale richiesto a pena di nullità o comunque indispensabile per lo scopo dell'atto, "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato": il concreto raggiungimento dello scopo determina sanatoria per convalidazione oggettiva dell'atto.
Di qui la necessità di individuare con precisione cosa debba intendersi per scopo del singolo atto processuale.
Lo scopo dei singoli atti processuali è individuabile nel consentire agli altri soggetti del processo di esercitare quei poteri processuali che la norma processuale attribuisce loro nel segmento di procedimento che segue il compimento del singolo atto di cui si tratta.
Per questo, ove nonostante la mancanza del requisito di forma-contenuto richiesto dalla legge a pena di nullità la controparte è stata egualmente in grado di esercitare quel potere, l'art. 1563 c.p.c. dispone la sanatoria per convalidazione oggettiva della nullità; e l’art. 157 c.p.c. dispone la sanatoria per convalida azione soggettiva della nullità ove la parte, nel cui interesse era posto il requisito di forma-contenuto mancante, rinuncia a far valere la nullità "nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso".

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.